Cass. civ. Sez. III, Sent., 30-11-2011, n. 25576 Responsabilità civile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

M.C., conducente di un autobus di linea di proprietà del Comune di Benevento, propone sei motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha confermato la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Benevento, nella parte in cui gli ha attribuito la responsabilità nella misura del 70% dello scontro automobilistico nel quale ha perso la vita C.P.; ha parzialmente riformato la sentenza medesima quanto alla liquidazione dei danni.

La causa di risarcimento era stata promossa davanti al Tribunale di Benevento da S.S., vedova di C.P., in proprio e quale rappresentante legale dei figli minori, A. e C.R..

Erano convenuti quali responsabili M.C., il Comune di Benevento e la compagnia assicuratrice Lloyd Italico, oggi s.p.a.

Toro Assicurazioni.

Al ricorso resistono con controricorso S.S. e A. e C.R., divenuti maggiorenni, nonchè con separato atto il Comune di Benevento.

Il Collegio raccomanda la motivazione semplificata.

Motivi della decisione

1.- Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ., n. 2, poichè il ricorrente non ha depositato la copia della sentenza impugnata – che afferma essergli stata notificata il 1 giugno 2009 – con la relazione di notificazione, sì da consentire alla Corte di cassazione di controllare che il potere di impugnazione sia stato tempestivamente esercitato entro il termine breve di cui agli artt. 325 e 326 cod. proc. civ..

Il termine è fissato a tutela dell’esigenza pubblicistica (quindi non disponibile dalle parti) che sia rispettato il vincolo della cosa giudicata formale (Cass. civ. S.U. 16 aprile 2009 n. 9005; Cass. civ. Sez. 3, 11 maggio 2010 n. 11376).

L’eventuale non contestazione della tempestività del ricorso da parte del resistente, così come l’eventuale deposito da parte di quest’ultimo della copia notificata della sentenza impugnata – che peraltro nella specie non si è verificata – sono irrilevanti (Cass. civ. S.U. 16 aprile 2009 n. 9005 e n. 9006, e da ultimo, fra le altre, Cass. civ. 11 maggio 2010 n. 11376, la quale precisa che il principio non comporta violazione dell’art. 24 Cost., poichè l’art. 369 cod. proc. civ. non limita il diritto di difesa, ma impone di esercitarlo nel rispetto delle forme dettate dal codice di rito).

2.- In subordine ed anche a prescindere da quanto sopra, il ricorso è inammissibile per la non rispondenza sia dei motivi, sia ed ancor più dei quesiti, ai requisiti prescritti a pena di inammissibilità dagli art. 360 e 366bis cod. proc. civ..

I motivi si limitano a ridiscutere nel merito gli accertamenti della Corte di appello e i quesiti sono formulati in termini generici, astratti, o meramente apodittici, senza indicare quali siano i principi di diritto violati dalla sentenza impugnata.

3.- Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.

4.- Le spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza, quanto ai resistenti S. – C., e si compensano rispetto al Comune di Benevento, nei confronti del quale il ricorrente non ha proposto censure.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 4.200,00, in favore dei resistenti S. – C., di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Compensa le spese nei confronti del Comune di Benevento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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