T.A.R. Umbria Perugia Sez. I, Sent., 14-07-2011, n. 206

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Nella qualità di gestore della rivendita ordinaria di generi di monopolio n. 32 ubicata in Spoleto, località Baiano, via Martiri del Lavoro, 2, la sig.ra M.B. impugna il provvedimento in epigrafe, prot. n. 36360, del 31 agosto 2010, con il quale l’Ufficio Regionale Monopoli di Stato per la Toscana e l’Umbria – Sezione Distaccata di Perugia ha determinato l’istituzione della rivendita speciale, presso il bar della stazione di servizio "IP ", ubicata in Spoleto, località Baiano, Via Acquasparta.

1.1. Al proposito, la ricorrente espone di essere venuta a conoscenza, a seguito di accesso esercitato mediante estrazione di copia di documenti, che l’Ufficio Regionale Monopoli di Stato con provvedimento 4641 del 27 dicembre 2007 (previa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento), aveva respinto la domanda del sig. M.C., nella qualità di legale rappresentante della R.B. snc, di istituzione di una rivendita speciale presso Bar della stazione di servizio automobilistico IP, in Spoleto, loc. Baiano, Via Acquasparta.

1.2. Il rigetto era motivato sull’assunto che il Bar si trovava dalla rivendita più vicina, la n. 32 (appartenente alla ricorrente), ad una distanza inferiore ai 500 metri necessari per poter valutare l’istituzione di una rivendita speciale presso le stazioni di servizio automobilistico.

1.3. A distanza di due anni, con una nuova domanda in data 19 ottobre 2009, lo stesso sig. M.C., nella qualità di legale rappresentante della R.B. s.n.c., chiedeva allo stesso Ufficio Regionale l’istituzione della rivendita speciale nel bar della medesima stazione di servizio automobilistico.

1.4. La domanda veniva istruita con richiesta dei pareri alla Guardia di Finanza e alla Federazione Italiana Tabaccai: la Guardia di Finanza, con nota prot. n. 10113110 del 04/02/2010, aveva emesso parere favorevole mentre la Federazione Italiana Tabaccai aveva espresso parere negativo, con nota prot. n. 1328 del 21/01/2010, in quanto la stazione di servizio e l’annesso bar sono scarsamente frequentati di talché l’istituzione richiesta è assolutamente inutile e il servizio di vendita nella zona è perfettamente garantito dalle rivendite esistenti.

1.5. Anche la sig.ra M.B., quale gestore della tabaccheria n. 32 e altri quattro titolari di tabaccherie ubicate nelle vicinanze della stazione di servizio, manifestavano contrarietà all’istituzione della tabaccheria speciale con esposto cautelativo datato 16 marzo 2010 al quale veniva allegata una perizia tecnica circa la distanza del bar con annessa stazione di servizio di metri 462,24 dalla rivendita n. 32 e il difetto della distanza minima di 500 metri richiesta dalla normativa vigente.

1.6. L’Ufficio Regionale Monopoli di Stato inviava al sig. M.C., la comunicazione nota prot.21214 del 12 maggio 2010 dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza in quanto "… la zona ove insiste la stazione di servizio proposta si ritiene adeguatamente servita dai punti vendita esistenti, in particolare dalla rivendita n. 32, peraltro posta ad una distanza infèriore a quella prescritta".

1.7. Il sig. M.C. inviava le proprie memorie in data 19 maggio 2010 contestando le distanze rilevate dall’Ufficio Regionale ed evidenziando quale fosse l’effettivo assetto stradale della zona interessata alla nuova istituzione e la Guardia di Finanza, con nota 69190/10 del 25 agosto 2010 comunicava all’Ufficio Regionale Monopoli di Stato i quantitativi di carburante erogati dalla stazione di servizio IP in questione negli otto mesi di attività svolti nel 2009.

2. Con l’impugnato provvedimento prot. n. 36360 del 31/08/2010 l’Ufficio Regionale Monopoli di Stato ha istituito la rivendita speciale considerato che "effettivamente la rivendita n. 32, seppure ubicata ad una distanza inferiore ai 500 metri indicati dalla citata circolare n.04/63406 opera nell’ambito di un proprio e separato bacino di utenza rappresentato dagli abitanti della frazione di Baiano all’interno della quale è ubicata mentre l’esercizio proposto è ubicato lungo la strada statale per Acquasparta, caratterizzata da alta densità di traffico.

2.1. Avverso il provvedimento è spiegato l’unico motivo di violazione della circolare direttoriale prot. n. 0463406 del 25 settembre 2001 nonché difetto di istruttoria, travisamento e erronea valutazione dei fatti.

2.2. L’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, costituita con l’Avvocatura dello Stato ha chiesto il rigetto del ricorso.

3. Rileva il Collegio che, sotto un profilo strettamente motivazionale, il provvedimento in esame, con il quale l’Ufficio Regionale Monopoli di Stato per la Toscana e l’Umbria – Sezione Distaccata di Perugia ha determinato l’istituzione della rivendita speciale, presso il bar della stazione di servizio "IP ", ubicata in Spoleto, località Baiano, Via Acquasparta, è basato su un duplice ordine di motivazioni:

a) il richiamo alle sentenze della IV Sezione del Consiglio di Stato in data 12 maggio 2009, n. 2903 e in data 18 febbraio 2010 n. 964;

b) l’attività e l’ubicazione dell’istitutenda rivendita presso una stazione di servizio lungo la strada statale per Acquasparta, caratterizzata da alta densità di traffico.

3.1. Ad avviso del Collegio nessuna delle addotte ragioni si presta a giustificare l’istituzione della nuova rivendita in assenza di idonea valutazione della situazione prospettata dalla ricorrente, titolare di altra rivendita in prossimità di quella del contro interessato.

4. Dal testo e dalla massima di ambedue le decisioni, si evince la loro estraneità al provvedimento ora impugnato che riguarda l’istituzione di una rivendita speciale continuativa (non stagionale o temporanea) presso una stazione di servizio (cfr. titolo II, lett. A della circolare n. 04/63406 del 25 settembre 2001) mentre quelli esaminati dalle sentenze citate si riferiscono alle rivendite speciali stagionali di tabacchi (cfr. titolo II, lett. D della circolare n. 04/63406 del 25 settembre 2001).

4.1. Della decisione n. 964 del 18 febbraio 2010, è peraltro significativo il principio secondo cui la circolare dell’Amministrazione finanziaria che fissa le distanze minime tra rivendite non è coerente con le specifiche previsioni di legge e regolamentari relative alle rivendite speciali: in mancanza delle condizioni per l’istituzione di una rivendita ordinaria, non può trovare applicazione il solo criterio della distanza, occorrendo invece una valutazione improntata a discrezionalità tecnica dell’amministrazione, volta specificamente ad accertare la sussistenza dei presupposti stabiliti per l’istituzione delle rivendite speciali.

4.2. Oggetto di discrezionalità tecnica è la valutazione delle particolari esigenze del pubblico servizio, evidenziate sia dall’art. 22 della l. n. 1293 del 22 dicembre 1957, n. 1293 sia dall’art. 53 del D.P.R. n. 10741 del 4 ottobre 1958, laddove individuano la funzione delle rivendite speciali di assicurare il servizio di distribuzione dei prodotti di monopolio con funzione continuativa o temporanea nei particolari siti dove possono essere ubicate e ovunque siano riconosciute necessità di servizio alle quali non possa sopperirsi mediante rivendita ordinaria o patentino.

4.3. In questo senso la costante giurisprudenza amministrativa afferma che tali rivendite, per la caratteristica di essere rivolte ad una determinata e specifica utenza vengono assegnate direttamente al richiedente purché vi siano effettivamente particolari esigenze del pubblico servizio quando, a giudizio dell’Amministrazione, manchino le condizioni per procedere all’istituzione di una rivendita ordinaria, ovvero al rilascio di un patentino (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 18 ottobre 2010, n. 32851).

4.4. E sempre in questo senso il criterio della distanza in sé considerato, in quanto comune anche all’istituzione delle rivendite ordinarie è dequotato, dalla giurisprudenza richiamata, di fronte agli specifici presupposti propri di quelle speciali in quanto trasforma l’esercizio della discrezionalità amministrativa in un atteggiamento protezionistico a vantaggio degli operatori economici già in esercizio, del tutto avulso dalla odierna realtà economica (T.A.R. Marche, Ancona, sez. I, 20 aprile 2010, n. 169; T.A.R. Puglia, Lecce sez. I, 23 agosto 2010, n. 1857).

4.5. Che pertanto le circolari dei Monopoli di Stato n. 04/61500 del 16 maggio 1996 e 04/63406 del 25 settembre 2001 siano state dichiarate illegittime nella parte in cui, andando oltre il dettato normativo, indicano puntuali condizioni che in concreto devono essere verificate, vanificando la discrezionalità dell’amministrazione (T.A.R. Molise, Campobasso sez. I, 15 gennaio 2007, n. 12; Cons. St., sez. IV, 18 febbraio 2010, n. 964) implica che la valutazione tecnica debba accertare puntualmente le particolari necessità del pubblico servizio nelle località individuate dall’art. 53 D.P.R. n. 10741 del 4 ottobre 1958 (stazioni ferroviarie, marittime, tranviarie, automobilistiche, delle aviolinee e di servizio automobilistico, nelle caserme e nelle case di pena) cui si aggiungono i bar delle stazioni si servizio automobilistico con piazzale superiore ai 1000 mq. per riconosciute necessità.

5. Oggetto di valutazione deve pertanto essere la specifica condizione ambientale e locale in cui il pubblico servizio viene reso senza tralasciare la considerazione degli esercizi circonvicini sotto l’aspetto del possibile pregiudizio che può derivare loro dalla concentrazione di più servizi presso un unico gestore e dell’eventuale sviamento della clientela che gli stessi subiscano.

5.1. Sia pur astraendo dal criterio della distanza, l’amministrazione non poteva perciò esimersi dal considerare il parere della FIT in data 22 febbraio 2010 e le osservazioni in data 16 aprile 2010 della ricorrente e degli altri titolari di rivendite situate nella zona circa la scarsità della popolazione, il pieno soddisfacimento dell’utenza con le rivendite già esistenti e del patentino aggregato.

5.2. Nell’assentire l’istituzione della nuova rivendita, l’Ufficio Regionale Monopoli di Stato per la Toscana e l’Umbria si è basato unicamente sull’avviso espresso in data 2 febbraio 2010 dalla compagnia di Spoleto della Guardia di finanza, reso considerando le movimentazioni di carburante, gli orario di apertura dell’autostazione, gli ulteriori servizi offerti agli automobilisti e il giro di affari della stazione di servizio cui è annesso il bar nei cui locali istituire la rivendita speciale.

5.3. La conclusione del citato parere che "l’istituzione della rivendita speciale temporanea possa apportare un vantaggio all’amministrazione" non poteva pertanto essere condivisa sic e simpliciter dall’Amministrazione che in considerazione della natura di pubblico servizo delle rivendite di tabacchi era anche tenuta a valutare il pregiudizio per l’utenza dalle difficoltà in cui avrebbero versato gli altri gestori con l’istituzione in un’area nel suo insieme ristretta di una rivendita speciale continuativa: anche nelle rivendite di generi di monopolio, all’esercente va comunque garantita un’effettiva presenza sul mercato che non può essere eccessivamente depressa dalla concentrazione di una molteplicità di esercizi congeneri.

5.4. Appare perciò contraddittorio e non sorretto da adeguata considerazione dello stato dei luoghi affermare che la rivendita n. 32 di cui la ricorrente è titolare opera nell’ambito di un proprio e separato bacino di utenza rappresentato dagli abitanti della frazione di Baiano all’interno della quale è ubicata mentre l’esercizio proposto è ubicato lungo la Strada Statale per Acquasparta, caratterizzata da alta densità di traffico, che mette in comunicazione Spoleto con Acquasparta e le numerose frazioni e località spoletine con il centro abitato di Spoleto.

5.5. In disparte la considerazione che nella zona esistono altre rivendite oltre a quella della ricorrente, nella motivazione del provvedimento non è dato alcun peso alla distanza fra gli esercizi, inequivocabilmente accertata come inferiore ai 500 metri. Fattore questo che, pur non essendo dirimente per il diniego di istituzione delle rivendite speciali, deve essere preso in considerazione in un più ampio spettro di presupposti da valutare ai fini dell’istituzione di una nuova rivendita onde evitare l’eccesso di concorrenza e i connessi pregiudizi dovuti all’assenza di una adeguata remuneratività dell’attività svolta.

6. Sotto questo profilo il ricorso deve essere riconosciuto fondato e va accolto con annullamento del provvedimento impugnato.

7.1. La tipologia dell’accoglimento, basata sul difetto di adeguata motivazione comporta la compensazione delle spese di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria, definitivamente pronunciando, accogle il ricorso e compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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