Cass. civ. Sez. III, Sent., 30-11-2011, n. 25561 Alloggio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte di appello dell’Aquila con sentenza del 17 febbraio 2006 ha riformato la sentenza del tribunale che aveva accolto la domanda di G.R., di rilascio di un appartamento sito in (OMISSIS), dato in comodato al figlio R. ed alla sua famiglia. Nel successivo giudizio di separazione la abitazione era stata assegnata alla moglie ed alla bambina.

Per quanto qui interessa la Corte di appello ha accolto l’appello della moglie sulla domanda di rilascio proposta dal proprietario dell’abitazione, sul rilievo che il contratto aveva natura di comodato di scopo, stipulato per le esigenze della famiglia ai sensi dell’art. 1809 c.c., comma 1 e che tale scopo persisteva anche dopo la separazione. Compensava tra le parti le spese del grado.

Contro la decisione ricorre G. deducendo due motivi di censura, resiste la controparte con controricorso.

Motivi della decisione

2. Il ricorso non merita accoglimento. Per chiarezza espositiva se ne offre una sintesi descrittiva ed a seguire la confutazione in diritto.

SINTESI DEI MOTIVI. Nel primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1810 c.c., in relazione all’art. 155 c.c. e all’art. 360 c.p.c., n. 3. Il quesito è formulato nei seguenti termini: "Si chiede alla Corte se sia ravvisabile illegittima compressione del diritto di proprietà stante la assenza dei figli e quindi la assenza dell’interesse preminente alla tutela della famiglia, in virtù del quale viene riconosciuta la necessità di conservazione del luogo degli affetti, degli interessi e delle abitudini, frustrando il diritto costituzionale dello art. 42 e con palese violazione degli articoli rubricati: "Nel secondo motivo si deduce error in procedendo, consistito in omessa pronuncia su fatto decisivo per il giudizio, in relazione alle necessità del proprietario in condizioni economiche precarie anche a causa di una malattia.

Il quesito non risulta formulato.

3. CONFUTAZIONE IN DIRITTO. Il ricorso è soggetto al regime dei quesiti ratione temporis.

Il primo quesito, nei termini in cui viene proposto, manca intenzionalmente della sintesi descrittiva della situazione reale di una fattispecie accertata dalla Corte di appello come quella di una famiglia comodataria costituita da figlio, nuora e figlia minore di costei, e che il comodato di scopo sorge per la tutela di tale famiglia, che la separazione non distrugge, potendo ben darsi una riconciliazione, e che in sede di separazione ha dato luogo da una assegnazione della casa in favore della giovane madre e della piccola figlia, agevolando il ricongiungimento familiare. La inammissibilità del quesito si pone in relazione alla sua incompletezza ed erroneità circa la individuazione del nucleo familiare, che la Costituzione tutela come società naturale fondata sul matrimonio – art. 29 – e con particolare attenzione ai diritti dei minori anche se nati fuori del matrimonio – art. 30 Cost..

In questa situazione il riferimento al dictum delle SU civili n. 13603 del 21 luglio 2004, vincolante e condiviso, deve essere ulteriormente integrato da una lettura costituzionalmente orientata della particolare figura del comodato fondato sulle esigenze della nuova famiglia costituita, senza poter discriminare tra razze e minori e figli naturali o adottivi in relazione alle sue vicende contrattuali.

Vedi anche per utili riferimenti: Cass. n. 4917 del 2011 e 13592 del 2011.

Il secondo motivo è inammissibile in quanto esigeva la esatta formulazione del quesito che risulta assente.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese del grado, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

RIGETTA il ricorso e condanna G.R. a rifondere a D. R.Y.E. le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.500,00 di cui Euro 200,00 per spese oltre accessorie e spese generali come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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