Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 26-05-2011) 12-07-2011, n. 27091 Misure di prevenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il 7 ottobre 2010 la Corte d’appello di Bari rigettava l’appello proposto da Z.C. avverso il decreto del locale Tribunale in data 14 gennaio 2009 che aveva disposto la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di p.s. per la durata di tre anni con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, nonchè la confisca dei beni mobili e immobili.

2. Avverso il suddetto decreto ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, Z., il quale lamenta carenza assoluta della motivazione in ordine agli elementi posti a base del provvedimento di confisca.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

1. Occorre premettere che, la L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, comma 11, recante "Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza (e per la pubblica moralità), "limita alla sola violazione di legge il ricorso contro il decreto della Corte d’appello in materia di misure di prevenzione ed esclude la ricorribilità in cassazione per vizio di illogicità manifesta della motivazione, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).

Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, confortato anche dalla Corte Costituzionale (cfr. sentenza n. 321 del 2004), in tema di misure di prevenzione non è, pertanto, deducibile il vizio di manifesta illogicità della motivazione, ma solo quello di mancanza di motivazione, qualificabile come violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice di appello dalla L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 11 (Cass., Sez. 6, 17 dicembre 2003, n. 15107, rv. 229305;

Cass., 26 giugno 2002, n. 28837, rv. 222754; Cass., Sez. 2, 6 maggio 1999, n. 2181, rv. 213852). Alla mancanza di motivazione è, peraltro, equiparata l’ipotesi in cui la motivazione risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente, o sia assolutamente inidonea a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Cass., Sez. Un. 28 maggio 2003, Pellegrino, rv.

224611 ; Cass., Sez. 1,9 novembre 2004, Santapaola, rv. 230203).

E, quindi, da escludere, in materia di misure di prevenzione, la deducibilità del vizio di motivazione, a meno che quest’ultima sia del tutto carente o presenti difetti tali da renderla meramente apparente, e cioè sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, o assolutamente inidonea a rendere comprensibile la ratto deciderteli.

2. Tanto premesso, il Collegio ritiene che, nel caso di specie, la motivazione del decreto impugnato sia quanto alla confisca meramente apparente, in quanto, dopo avere richiamato condivisibili principi di diritto in tema di nesso causale tra condotta illecita e profitto, non ha in alcun modo risposto ai rilievi formulati dalla difesa sia con l’atto principale di impugnazione che con i motivi aggiunti dell’1 ottobre 2010, con i quali il ricorrente aveva dedotto, tra l’altro, che l’immobile e il fondo rustico erano pervenuti nella disponibilità di Z. a seguito di donazione e che la sua famiglia svolgeva attività commerciale, i cui redditi erano idonei a giustificare i modesti acquisti effettuati nel tempo.

S’impone, pertanto, l’annullamento del decreto impugnato e il rinvio per nuovo esame alla Corte d’appello di Bari.

P.Q.M.

Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo esame alla Corte d’appello di Bari.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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