Cons. Stato Sez. III, Sent., 15-07-2011, n. 4325 Lavoro subordinato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con il ricorso di primo grado, proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, l’odierna appellata, signora G. N., ha impugnato il provvedimento di rifiuto di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato emesso dal Questore di Bari in data 26.11. 2010 e notificato in data 13.12.2010, con il quale le si impedisce sostanzialmente di conseguire la regolarizzazione mediante l’istanza di emersione da lavoro irregolare presentata a suo favore ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 102, sul presupposto dell’esistenza a suo carico di pregiudizi penali ostativi, per il reato di violazione all’ordine di espulsione previsto dall’art. 14, comma 5ter, del d.lgs. n. 286/1998.

Avverso la sentenza di accoglimento pronunciata dal T.A.R. ha proposto appello l’Amministrazione dell’Interno sulla base di diversi motivi di impugnazione.

Si è costituita in giudizio, per resistere, la originaria ricorrente.

2. L’appello è infondato alla stregua dei seguenti risolutivi principi di diritto e precedenti giurisprudenziali conformi:

– Per quanto concerne il primo motivo d’appello, concernente il difetto di legittimazione del lavoratore straniero ad essere autonomo portatore di interessi legittimi tutelabili in applicazione delle procedure previste dalla legge 102/09, il Collegio ritiene pienamente sussistente l’ autonomo diritto di impugnazione dello straniero in quanto titolare di un proprio e specifico interesse legittimo;

– per quanto concerne la questione di merito, concernente l’ interpretazione delle norme in tema di emersione dal lavoro irregolare ex legge 102/09, essa viene risolta dalla sopravvenienza della direttiva "rimpatri" 2008/115/CE che disciplina la questione giuridica della riconducibilità o meno ai reati previsti dagli articoli 380 e 381 c.p.p. del delitto di violazione dell’ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato, previsto dall’art. 14, comma 5ter, del D. Lgs. n. 286/1998. Tale disciplina deve ormai ritenersi del tutto priva di rilevanza dal momento che l’applicazione della norma da ultimo indicata è oggi preclusa dagli artt. 15 e 16 della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008 n. 2008/115/CE (le cui disposizioni risultano sufficientemente precise ed incondizionate e dunque come tali suscettibili di immediata applicazione negli Stati membri una volta che è decorso il termine del 24 dicembre 2010 fissato per il suo recepimento senza che il legislatore italiano abbia a ciò provveduto), che "deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa di uno Stato membro…. che preveda l’irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo" (Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza 28 aprile 2011 in causa C61/11 PPU);

– per effetto, dunque, dell’entrata in vigore della indicata Direttiva si è determinata l’abolizione del reato previsto dall’art. 14, comma 5ter, del d. lgs. n. 286 del 1998, che, a norma dell’art. 2, comma 2, c.p., ha effetto retroattivo, facendo cessare l’esecuzione della condanna ed i relativi effetti penali (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 7 e n. 8 del 10 maggio 2011);

– pertanto il provvedimento amministrativo oggetto del presente giudizio, adottato sul presupposto di una condanna per un fatto che ormai non è più previsto come reato, in quanto tuttora sub iudice, non può ritenersi insensibile al mutamento della normativa di riferimento, sì che, non potendo più la condanna penale a suo tempo riportata dal lavoratore extracomunitario per il reato di cui all’art. 14, comma 5ter, cit. essere considerata ostativa all’accoglimento della istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata a suo favore, esso deve ritenersi illegittimo per insussistenza dei presupposti sui quali l’Amministrazione ha fondato il rigetto di detta istanza, che pertanto deve essere dalla stessa nuovamente esaminata conformandosi alle statuizioni della presente decisione (Consiglio di Stato, Sezione III, n. 2845 del 12 maggio 2011).

3. In definitiva l’appello deve essere respinto, con la conseguente conferma, con diversa motivazione, della sentenza impugnata.

4. Le indicate vicende giurisprudenziali costituiscono giusto motivo per compensare le spese del grado del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma, con diversa motivazione, la sentenza impugnata

Spese del presente grado di giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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