Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 25-05-2011) 12-07-2011, n. 27129

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.-. Il difensore di D.R.P. ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale, in data 20- 12-10, la Corte di Appello di Brescia, sezione 1^ penale, ha confermato la condanna pronunciata nei suoi confronti in primo grado per il reato di cui all’art. 572 c.p. commesso fino al novembre 2003 ai danni della convivente W.A., condannandolo alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate come da dispositivo.

Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata audizione in primo grado della teste D.R. L., lamentando, in genere, la assenza di adeguata motivazione nella revoca da parte del Tribunale di precedente ordinanza ammissiva di questo e altri testimoni.

Con un secondo motivo di ricorso si denuncia, in ogni caso, la mancata assunzione di prova decisiva sempre in riferimento alla mancata escussione della teste D.R..

Con il terzo motivo si eccepisce vizio di motivazione, sostenendo che la responsabilità dell’imputato sarebbe stata basata unicamente sulla deposizione della persona offesa, per altro non vagliata con il necessario rigore.

Con l’ultimo ordine di censure si deduce ancora vizio di motivazione in punto di affermazione della sua responsabilità, con particolare riferimento alla mancata acquisizione dei verbali contenenti le dichiarazioni delle parti di cui ad altro fascicolo processuale innanzi al Tribunale per i Minorenni di Brescia.

2.-. Il ricorso è inammissibile per genericità e per manifesta infondatezza.

Tutte le odierne censure sono già state, infatti, esaminate e respinte, con congrua motivazione, dalla Corte di Appello di Brescia.

Quanto alla doglianza incentrata nella valutazione del giudice di merito in ordine alla attendibilità della persona offesa, si tratta di censura non sindacabile in questa sede, in quanto sul punto sussiste un’adeguata e rigorosa motivazione basata sull’estrema chiarezza della deposizione (definita logica, priva di contraddizioni e credibile). Sulla esclusione della applicazione alla deposizione della persona offesa delle regole di cui all’art. 192, commi 3 e 4, come per qualsiasi altra testimonianza, v., tra le tante, Cass., SEZ. 3, SENT. 43303 DEL 03/12/2001 (UD.18/10/2001), Panaro, RV. 220362.

D’altronde, i Giudici di merito hanno indicato e analiticamente descritto una serie di elementi che corroboravano la verità dei fatti denunciati e il libero convincimento del giudice.

L’ultimo motivo di ricorso è formulato in termini assolutamente generici, non essendosi specificata la ragione della rilevanza della richiesta acquisizione.

3.-. Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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