Cons. Stato Sez. III, Sent., 15-07-2011, n. 4324

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il signor A. I., cittadino moldavo, ha impugnato innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte il decreto del Questore di Torino in data 25 gennaio 2007, con il quale è stata respinta la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno.

Il T AR di Torino ha respinto il ricorso in questione, ritenendo che la condanna per uno dei reati indicati dagli articoli 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. 25 luglio 1998 – in particolare per il reato di rapina di cui all’art. 628 c.p., riconducibile all’art. 380 c.p.p. – sia di per sé ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno.

2. Avverso detta decisione il signor A. I. ha proposto atto di appello, censurando le conclusioni del T.A.R, argomentando il non automatismo degli effetti della condanna, la necessità di uno specifico e motivato giudizio di pericolosità sociale ed inoltre la mancata valutazione della durata del soggiorno, dei rilevanti legami familiari in Italia e dell’attività lavorativa regolarmente svolta dall’appellante.

3. L’avvocatura dello Stato, con propria memoria, ha ribadito il carattere di atto dovuto del provvedimento adottato dal Questore di Torino in presenza di una condanna per rapina aggravata, che rientra tra i reati considerati ostativi come indici oggettivi di pericolosità sociale dalle citate disposizioni degli articoli 4 e 5 del d.lgs. n. 286/98.

4. L’appellante, con memoria presentata nei giorni immediatamente precedenti la data della Udienza, ha dato conto (allegandone copia) del provvedimento di riabilitazione adottato dal tribunale di sorveglianza di Torino in data 22 febbraio 2011 con riferimento alla sentenza di condanna per rapina (sentenza GIP tribunale di Torino 23/01/2006), che è alla base del provvedimento di diniego del permesso di soggiorno originariamente impugnato dall’appellante.

5. Il provvedimento di riabilitazione del tribunale di Torino, ferma la legittimità del provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno originariamente adottato, a suo tempo riconosciuta dalla sentenza del TAR di Torino, rappresenta un valido motivo per verificare, secondo la precisa disposizione prevista dallo stesso articolo 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/98, "…che non siano sopraggiunti nuovi che ne consentano il rilascio.. " (v. sentenza del Consiglio di Stato n.5148/2010).

6. La ratio di tale disposizione, proprio in quanto fa riferimento a fatti sopraggiunti, richiede che essa debba essere applicata in qualsiasi momento, anche successivamente ad un valido diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, quando sopraggiungano fatti rilevanti che rimuovano la causa originariamente ostativa, costituendo un presupposto sufficiente a motivare la richiesta di riesame e ad istaurare l’obbligo dell’autorità competente di procedere ad esso.

7. Per questo motivo e in questi limiti, l’appello va accolto ai fini del riesame del provvedimento adottato alla luce della intervenuta riabilitazione dell’appellante con riferimento alla sentenza che ha determinato il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno.

8. Sussistono giusti motivi per compensare le spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, accoglie

l "appello nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso originariamente presentato in primo grado.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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