Cons. Stato Sez. III, Sent., 15-07-2011, n. 4322 Contratto di appalto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La S. s.p.a. è seconda classificata nel lotto 1 della procedura aperta col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa indetta dall’ESTAV Centro della Regione Toscana per l’affidamento della fornitura domiciliare ed ospedaliera di ausili per l’incontinenza. Con l’appello in epigrafe ha chiesto la riforma della sentenza 27 gennaio 2011 n. 155 del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, sezione prima, con la quale è stato respinto il suo ricorso avverso l’aggiudicazione del detto lotto 1 in favore della A. s.p.a., prima classificata, nonché gli atti connessi, compresi i verbali della commissione di gara, nella parte in cui non è stata disposta l’esclusione della A. per offerta anomala, e per la declaratoria dell’esclusione di tale offerta, dell’aggiudicazione in suo favore e di annullamento del contratto eventualmente stipulato.

Premesso che l’offerta dell’aggiudicataria è stata sottoposta a verifica di anomalia ed è stata ritenuta congrua nonostante nelle relative giustificazioni fosse indicato un utile del solo 0,18%, il quale, come dedotto in primo grado, attesterebbe di per sé l’anomalia, a sostegno dell’appello ha dedotto violazione di legge per errata, mancata e falsa applicazione di legge (artt. 86, 87 e 88 d.lgs. 163/06), eccesso di potere per erroneità e falsità della motivazione, difetto dei presupposti, travisamento dei fatti ed illogicità manifesta.

A. e l’ESTAV Centro si sono costituiti in giudizio e ciascuno con più memorie hanno svolto controdeduzioni, cui ha replicato l’appellante.

All’odierna udienza pubblica l’appello è stato posto in decisione.

Motivi della decisione

Si discute della gara suddivisa in tre lotti indetta dall’ESTAV (Ente per i Servizi Tecnicoamministrativi di Area Vasta) Centro della Regione Toscana per l’affidamento della fornitura domiciliare ed ospedaliera di ausili per l’incontinenza, di durata quadriennale. Il lotto 1 è stato aggiudicato in favore di A. s.p.a., previa verifica dell’offerta anomala.

In particolare, in sede di giustificazioni A., dopo aver rappresentato le condizioni particolarmente vantaggiose di cui gode, relative sia alla produzione, sia alle soluzioni tecniche adottate, sia alla distribuzione, ha esposto in una tabella l’analisi dei costi specifici, danti luogo ad un margine lordo del 30,62%, e generali, indicando infine un utile d’impresa di 0,18%. Ha altresì rappresentato che il prezzo offerto è in linea con la politica commerciale seguita, fatte salve leggere differenze dovute ad una serie di elementi, quali ad esempio la struttura geografica dell’area da rifornire o la distanza dalle unità produttive.

L’Amministrazione, precisato di aver provveduto ad analizzare le relazioni economiche giustificative delle voci che compongono i prezzi, ha osservato al riguardo che "le stesse sono risultate sufficienti per escludere l’ipotesi delle anomalie delle offerte"; ha altresì osservato, in generale per tutti i lotti, che è stato effettuato un confronto con i prezzi di mercato richiedendo a tutte le ditte aggiudicatarie di indicare gli importi praticati ad altri enti o aziende sanitarie per forniture identiche o simili e che da tale verifica è emerso che i prezzi offerti sono in linea con quelli di mercato, nonché anche sia con i prezzi precedentemente praticati che con le offerte delle altre ditte partecipanti.

Ciò posto, ricordato che nella specie la controversia è incentrata sulla questione se l’indicato utile di 0,18% possa o meno rivelare l’incongruità dell’offerta A., la Sezione ritiene corretto quanto affermato nella sentenza appellata in ordine alla legittimità di siffatte valutazioni positive.

In proposito, occorre premettere in primo luogo che, com’è ben noto, il giudizio di verifica delle congruità di un’offerta anomala ha natura globale e sintetica sulla serietà dell’offerta stessa nel suo insieme e costituisce espressione di un potere tecnicodiscrezionale dell’amministrazione di per sé insindacabile in sede di legittimità, salvo che nelle ipotesi in cui le valutazioni siano manifestamente illogiche o fondate su insufficiente motivazione o affette da errori di fatto (cfr., tra le tante, Cons. St., Sez. V, 18 marzo 2010 n. 1589). In secondo luogo, è altresì noto che l’obbligo di motivare in modo completo e approfondito sussiste solo nel caso in cui la stazione appaltante esprima un giudizio negativo che faccia venir meno l’aggiudicazione; di contro, non si richiede una motivazione analitica nel caso di esito positivo della verifica di anomalia, in tal caso essendo sufficiente motivare per relationem alle giustificazioni presentate dal concorrente (cfr., ad es., Cons. St., Sez. V, 22 febbraio 2011 n. 1090).

Nella specie, in cui non si fa questione di fatti erronei o travisati, sulla scorta dei suesposti principi va affermato, per un verso, che la motivazione addotta dall’ESTAV per esprimere il proprio giudizio positivo sull’offerta A. deve considerarsi sufficiente; anzi l’Ente si è dato carico di ricercare ulteriori riscontri attraverso il raffronto dell’offerta sottoposto a verifica con riguardo sia alla stessa impresa, considerando i prezzi praticati in altre forniture analoghe, sia alle altre imprese precedenti aggiudicatarie ovvero partecipanti alla medesima gara.

Per altro verso, in assenza una norma o principio in ordine ad una soglia minima di utile al di sotto della quale un’offerta debba intendersi automaticamente anomala (come riconosce l’appellante), l’implicito apprezzamento, evidentemente del pari positivo, dell’elemento di composizione dell’offerta costituito dall’utile d’impresa non risulta affetto da macroscopici vizi di razionalità. Deve infatti convenirsi con le controparti che non solo la percentuale indicata va riferita all’importo complessivo dell’appalto, di rilevante valore (talché la stessa appellante quantifica il rispettivo importo in Euro 47.821,45, non certo del tutto irrisorio), bensì soprattutto che il prezzo offerto consente di remunerare i fattori della produzione ed a sostenere, in tal modo, la prosecuzione dell’attività d’impresa. Dato, quest’ultimo, che non può considerarsi privo di spessore specie in periodi di crisi economica come l’attuale, tenuto altresì conto che, una volta che restino coperti i costi specifici della fornitura e le pur ingenti spese generali, il vantaggio ritraibile dallo svolgimento della medesima fornitura può derivare da una molteplicità di fattori, quali il prestigio commerciale, l’aumento di fatturato e di prequalificazione per successivi appalti, il sostegno e la promozione dei marchi aziendali e dei singoli prodotti, l’ampliamento della clientela con conseguente aumento delle vendite anche di altri articoli della stessa Casa.

Inoltre, stante l’anzidetta natura globale del giudizio in questione, il predetto elemento non può ritenersi idoneo ad incidere di per sé solo sulla serietà dell’offerta nel suo insieme, laddove, come nella specie, la stessa offerta non si discosti significativamente dai valori di mercato; erra pertanto l’appellante a fondare le proprie doglianze, come ha ribadito in questa sede, non sulla congruità del prezzo proposto da A., ma unicamente sulla congruità del medesimo elemento, senza peraltro porre in dubbio che, nonostante il ridotto margine di utile, sotto ogni altro profilo A. sia in grado di fornire comunque una prestazione adeguata a soddisfare l’interesse pubblico alla regolare esecuzione della fornitura.

Pertanto l’appello non può che essere respinto.

Tuttavia, la peculiarità del caso consiglia la compensazione tra tutte le parti delle spese del grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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