Cons. Stato Sez. IV, Sent., 15-07-2011, n. 4346 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con decreto del 13/10/2008 (n.59134 R.G.) la Corte di Appello di Roma condannava il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore dei ricorrenti, quali eredi di S. A. a titolo di equa riparazione del danno morale, ai sensi della legge n.89/2001, della somma di euro 3.000,00 (tremila), "da suddividere in base alla quota ereditaria a ciascuno spettante",oltre interessi legali nonché alla rifusione delle spese processuali indicate nella misura di euro 750,000.

Tale pronunzia passava in giudicato.

Gli interessati, dopo aver notificato ai sensi dell’art.90 del R.D. n.642/1907 atto di diffida e messa in mora, senza che il Ministero provvedesse a corrispondere le somme riconosciute dalla Corte di Appello di Roma con la decisione sopra descritta, hanno proposto ricorso per ottemperanza dinanzi a questo Consiglio di Stato, chiedendo che si provveda all’esecuzione, eventualmente anche a mezzo di Commissario ad acta.

Tanto premesso, il ricorso è fondato.

Nel merito della pretesa qui avanzata, la Sezione rileva la presenza di tutti i presupposti processuali necessari per l’esercizio dell’azione di ottemperanza e non può non rilevarne la fondatezza, atteso che non risulta in atti alcun elemento che attesti, allo stato, il pagamento effettivo da parte dell’Amministrazione condannata ai sensi e per gli effetti della normativa di cui alla c.d. "legge Pinto", delle somme riconosciute in favore di parte istante.

Occorre pertanto ordinare all’Amministrazione di dare puntuale esecuzione al giudicato, con il pagamento delle somme dovute entro un termine certo ed altresì procedere alla nomina di un Commissario ad acta, in caso di persistente inerzia.

Le spese del presente giudizio seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), accoglie il ricorso come in epigrafe proposto e, per l’effetto, dispone che il Ministero della Giustizia dia esecuzione al giudicato formatosi sul decreto della Corte d’Appello di Roma n.59133 R.G. del 13/10/2008 nei sensi di cui in motivazione, adottando gli atti necessari nel termine di 90 (novanta) giorni dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza.

Dispone che, in caso di ulteriore inadempimento, a tale operazione provveda, quale Commissario ad acta, il Ragioniere Generale dello Stato o un dirigente da medesimo delegato.

Condanna il ministero della Giustizia alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese e competenze del presente giudizio che si liquidano complessivamente in euro 500,00 (cinquecento/00) oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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