Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
F.R.O. (alienante), P.M. e C.G. (acquirenti) proposero ricorso avverso avviso di rettifica e liquidazione di maggiori imposte di registro ed invim, in relazione ad atto di compravendita di appezzamento di terreno registrato il 27 aprile 2001.
La rettifica era fondata sul rilievo che il terreno era classificato in zona "F/5" del P.R.G. del Comune approvato il 14 agosto 1982 ed era destinato a "verde pubblico attrezzato", con possibilità di realizzare attrezzature sportive coperte e scoperte di qualsiasi tipo con indice di edificabilità pari a 1,1 mq/mq., sicchè, trattandosi di area fabbricabile, la base imponibile delle imposte andava definita in funzione del valore di mercato del bene.
A fondamento del ricorso i contribuenti sostenevano, invece, che – non potendosi riscontrare il presupposto dell’edificabilità dell’area, per i vincoli su di essa insistenti – la base imponibile delle imposte andava definita in via tabellare, ai sensi della previsione di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 4.
L’adita commissione provinciale accolse il ricorso, sul presupposto che, a causa del decorso del termine quinquennale per avviare le procedure di esproprio, terreno compravenduto aveva perso il vincolo di destinazione (in base alla previsione della L. n. 1187 del 1968, art. 2) ed era diventato zona bianca, come tale parificato (dalla L.R. Campania n. 17 del 1982, art. 4, comma 2) ai terreni ricadenti in zona agricola, con valore definibile, in via tabellare, ai sensi della previsione di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 4.
Annullò, quindi, l’atto impugnato, con decisione confermata, in esito all’appello dell’Agenzia, dalla commissione regionale.
Nel suo nucleo essenziale, la decisione dei giudici di appello è così motivata: "… Nel caso di specie … il suolo non può acquisire la edificabilità per civili abitazioni essendo inserito in "zona F" per la quale in via generale rimane il vincolo dell’assoggettabilità ad esproprio, per evi il valore doveva essere determinato con quello che effettivamente si sarebbe realizzato con l’esproprio".
Avverso tale decisione, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, in tre motivi.
I contribuenti (proseguita la causa, per l’alienante F. R.O., deceduta, dall’erede F.R.D. D.G.) hanno resistito con controricorso e proposto due motivi di ricorso incidentale.
Motivi della decisione
I due ricorsi, siccome proposti contro la stessa sentenza, devono essere riuniti a norma dell’art. 335 c.p.c..
Con i tre connessi motivi del ricorso principale, l’Agenzia censura la decisione impugnata – sotto il profilo della violazione di legge (in particolare del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52, comma 4, in relazione alla L. n. 2359 del 1865, art. 39, L. n. 1187 del 1968, art. 2, L. n. 10 del 1977, art. 4, comma 8, lett. c) e L. n. 1150 del 1942, art. 7 in diversa prospettiva, e dell’art. 112 c.p.c., D.P.R. n. 546 del 1992, artt. 2, 19, 51 e art. 52, comma 4, D.L. n. 333 del 1992, art. 5 bis convertito in L. n. 359 del 1952, art. 2043 c.c.) e sotto quello dell’insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione – per non aver essa considerato: a) che, in assenza di prova contraria, la destinazione del bene a "verde pubblico attrezzato", contemplata nel P.R.G. del Comune, configura vincolo di natura con formativa e non espropriativa, sicchè non soggiaceva a termini e decadenze; b) che la destinazione "edificatoria", non è esclusa dall’esistenza di vincoli di piano che incidono sulla edificabilità (nella specie, verde pubblico attrezzato), atteso che tali vincoli non sottraggono i terreni al regime fiscale proprio dei suoli edificabili, equiparandoli a quelli assolutamente inedificabili, ma incidono soltanto sulla concreta determinazione del relativo valore.
Tale essendo il tenore delle censure contenute nel ricorso principale, occorre, in primo luogo, convenire con l’Agenzia ricorrente che la destinazione a "verde pubblico attrezzato" dell’area oggetto della controversia deve ritenersi configurare, in assenza di prova contraria, vincolo di natura conformativa e non espropriativa, in quanto tale non soggiacente a termini e decadenze.
La giurisprudenza di questa Corte (v. 26160/06r 10343/05) ha, infatti, rilevato che i vincoli di carattere conformativo sono quelli che derivano da provvedimenti che riguardano l’assetto del territorio nel proprio complesso ed attengono all’intrinseca natura e destinazione dei suoli, così incidendo sulla tipologia stessa del bene e sui contenuti effettivi del diritto di proprietà quale espressione di un particolare statuto urbanistico; mentre i vincoli di carattere espropriativo sono quelli che derivano da provvedimenti specifici, adottati per la particolare esigenza di realizzare un intervento di pubblico interesse e, in quanto tali, direttamente correlati alla vicenda ablatoria. Ha, peraltro, puntualizzato che – benchè la natura del vincolo dipenda, non dal tipo di strumento urbanistico in cui il vincolo medesimo è collocato, ma soltanto dai relativi requisiti oggettivi – l’ipotesi che una destinazione di piano regolatore generale esprima un vincolo conformativo costituisce (per la connaturale rispondenza del vincolo medesimo alle finalità proprie dell’atto) l’evenienza ordinaria, mentre l’ipotesi inversa assume carattere di eccezione (cfr. Cass. 6873/11, 10343/05, 23973/04, 5106/04); sicchè, ove, come nel caso di specie, manchi la prova contraria, il vincolo di destinazione previsto da piano regolatore generale (in ipotesi a "verde pubblico attrezzato") deve ritenersi di natura conformativa e non soggetto a termini e decadenze.
Tanto premesso, va, non di meno, rilevata l’infondatezza del ricorso principale dell’Agenzia.
Ad avviso del collegio, in proposito, giova, invero, dar seguito alla prevalente giurisprudenza di questa sezione (v. Cass. 11433/10, 19713/09, 25672/08, 19668/08) – che, in sintonia con quella della prima sezione sulla, per certi versi speculare, questione della determinazione dell’indennità di espropriazione (v. Cass. 404/2010, 17995/09, 24585/06, 2812/06, 5106/04) – tende a consolidarsi nel senso che, a fini fiscali, la destinazione di un terreno ad attrezzature sportive, prevista dal piano regolatore comunale, con l’attribuzione di un indice di edificabilità minimo funzionale alla realizzazione di strutture collegate a tale destinazione, impedisce la qualificazione dell’area come "suscettibile di utilizzazione edificatoria", e comporta la definizione della base imponibile con criterio tabellare, ai sensi della previsione di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 4.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, s’impone il rigetto del ricorso principale, con assorbimento di quello incidentale.
Per la natura della controversia e le pregresse incertezze interpretative, si ravvisano le condizioni per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
la Corte: riuniti i ricorsi, respinge il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale; compensa le spese.
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