Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 29-03-2011) 12-07-2011, n. 27212 Formule di proscioglimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 27.3.09, il giudice di pace di Bergamo ha assolto R.M. dei reati di ingiuria e lesioni in danno di B.G. perchè il fatto non costituisce reato.

Il difensore del R. ha presentato ricorso per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Secondo il ricorrente, all’esito dell’esame dell’istruttoria dibattimentale, il giudice ha concluso affermando che "non può dirsi raggiunta la prova in ordine ai reati di ingiuria e lesioni personale", in quanto:

a) il teste Canonica ha escluso di aver percepito atti di violenza ed espressioni ingiuriose del R.;

b) la persona offesa non è stata in grado di indicare in quale punto del capo fosse stata colpita, essendosi limitata a riferire genericamente su schiaffi e pugni sul capo;

c) il certificato medico riporta la diagnosi di "trauma cranico non commotivo" sulla base di dichiarazioni della querelante, ma non ha evidenziato,all’esame obiettivo, alcun segno particolare;

d) l’unica espressione attribuita al R. "cattiva" come diretta alla B., non può ritenersi penalmente rilevante nel contesto reciprocità e dell’aspra polemica risalente ai pessimi rapporti interpersonali intercorrenti tra i due protagonisti della vicenda, a causa di contrasti sulle possibilità concesse al R. di frequentare la figlia di due anni.. Nell’ulteriore conclusione, il giudice afferma "Deve pertanto concludersi che tra l’imputato e la querelante vi sia stato un forte diverbio per via della bambina e dei pessimi rapporti intercorrenti tra i due, ma sussistono seri e fondati dubbi in ordine alla addebitabilità all’imputato dei reati di cui al capo di imputazione. Si impone pertanto,ai sensi dell’art. 530 c.p.p., comma 2. l’assoluzione dell’imputato perchè il fatto non costituisce reato (dovendosi ritenere quanto meno contraddittoria la prova in ordine alla sussistenza dei reati di cui al capo di imputazione)". Secondo il ricorrente, la motivazione è contraddittoria e manifestamente illogica,in quanto, affermata la mancata prova della sussistenza dell’elemento oggettivo, la formula di assoluzione non può essere quella relativa alla mancanza dell’elemento soggettivo, bensì quella,più favorevole della insussistenza del fatto, perchè preclusiva dell’esercizio dell’azione civile, ex art. 652 c.p.p..

Il ricorso non merita accoglimento.

Il giudice di merito ha compiuto una ricostruzione dei fatti pienamente fedele a quanto emerso dall’istruttoria dibattimentale e ha impostato la loro valutazione secondo una lineare razionalità, rendendo la decisione assolutamente insindacabile in sede di giudizio di legittimità.

Il giudice ha ritenuto di concludere con la formula dubitativa, tento conto:

a) del contrasto rilevato tra la versione dei fatti della B. – di cui non ha escluso la credibilità – e le dichiarazioni rese,nel corso dell’esame, dal teste da questa indicato;

b) dell’incompleta conferma – derivante dal certificato medico – del denunciato effetto traumatico dei colpi indicati come ricevuti dall’imputato;

c) dell’incompleta ricostruzione dell’antecedente e radicata conflittualità da cui è storicamente derivata, in via immediata e in via indotta, la qualifica di "cattiva", diretta dal R. verso la donna.

Dato atto del mancato raggiungimento della prova,in ordine a entrambi i reati, alla luce di questo percorso storico – valutativo, assolutamente non censurabile, il giudice ha ritenuto di non precludere l’esercizio dell’azione civile, nel corso della quale il giudice ha il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate dall’esito del processo penale.

Il ricorso va quindi rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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