T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 15-07-2011, n. 1077 Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La ricorrente S. spa ha partecipato alla procedura indetta dall’Azienda Ospedaliera "Istituti Ospitalieri di Cremona" con bando pubblicato sulla GUUE il 13 aprile 2010, relativa a una fornitura avente ad oggetto un tomografo assiale computerizzato (lotto 1) e un apparato per la risonanza magnetica nucleare (lotto 2). In particolare la ricorrente ha partecipato alla gara per il lotto 1 classificandosi al secondo posto dietro alla controinteressata T.M.S. srl.

2. Contro la deliberazione del direttore generale n. 172 del 14 luglio 2010, con la quale è stato aggiudicato alla controinteressata il lotto 1 della fornitura, e contro gli atti di gara la ricorrente ha presentato impugnazione con atto notificato il 23 settembre 2010 e depositato il 29 settembre 2010. Oltre all’annullamento degli atti impugnati è stato chiesto il subentro nell’aggiudicazione e in subordine il risarcimento dei danni. Le censure si possono così sintetizzare: (i) violazione dell’art. 84 del Dlgs. 12 aprile 2006 n. 163, in quanto nessuno dei componenti della commissione giudicatrice è interno alla stazione appaltante; (ii) travisamento della qualità delle offerte dei concorrenti (la strumentazione della controinteressata non avrebbe caratteristiche superiori a quelle della ricorrente e quindi il punteggio attribuito sarebbe ingiustificato).

3. L’Azienda Ospedaliera e la controinteressata si sono costituite in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso. La controinteressata ha inoltre presentato ricorso incidentale chiedendo l’esclusione della ricorrente per difetti formali dell’offerta (sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva e di un documento tecnico solo sull’ultimo foglio anziché su ciascun foglio) e per ragioni sostanziali (fornitura di strumentazione parzialmente difforme da quanto previsto nel capitolato speciale sotto il profilo dell’interattività). Questo TAR con ordinanza n. 740 del 15 ottobre 2010 ha respinto l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente.

4. Con memoria depositata il 14 giugno 2011 la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso a spese compensate, avendo acquisito sul punto il consenso della ricorrente e della controinteressata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando, dà atto della rinuncia e dichiara l’estinzione del ricorso. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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