T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 15-07-2011, n. 1076 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Attraverso il presente ricorso la società S. spa agisce per ottenere l’esecuzione della sentenza del TAR Brescia n. 2462 dell’8 luglio 2010, con la quale sono stati annullati i seguenti provvedimenti del Comune di Quinzano d’Oglio: (i) il diniego di concessione in sanatoria del 27 dicembre 1995 relativo a un ponte realizzato abusivamente sulla roggia Savarona per collegare il mappale n. 220 (capannone industriale) al mappale n. 603 (magazzino); (ii) l’ordinanza di demolizione del 28 dicembre 1995 riferita al medesimo manufatto. La sentenza è stata appellata ma non sospesa.

2. Sulla base della predetta pronuncia la società ricorrente, proprietaria dei mappali serviti dal ponte abusivo, ha chiesto al Comune il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria. Il Comune tuttavia con note dell’11 febbraio 2011 e del 4 marzo 2011 ha chiesto l’acquisizione del nullaosta dell’Agenzia del Demanio e dell’autorizzazione paesistica. In tali richieste la ricorrente individua un atteggiamento dilatorio ed elusivo.

3. La vicenda è già stata trattata con l’ordinanza cautelare n. 421 del 28 aprile 2011.

4. Riprendendo quanto osservato in sede cautelare si ritiene che le questioni rilevanti per la regolarizzazione del ponte siano così riassumibili:

(a) sul piano urbanistico la sentenza n. 2462/2010 ha statuito che il ponte può essere considerato conforme alla disciplina di zona. Pertanto le finalità di tutela ambientale della zonizzazione non costituiscono un ostacolo alla regolarizzazione;

(b) sotto il profilo paesistico la sentenza n. 2462/2010 ha affermato la possibilità dell’autorizzazione in sanatoria, rilevando però che i provvedimenti impugnati non si pronunciano al riguardo. Questo punto della sentenza può essere inteso nel senso che il problema di merito della compatibilità paesistica non è stato oggetto della controversia, con la conseguenza che si tratta di una questione ancora aperta, sia pure necessariamente condizionata dal giudizio favorevole sugli aspetti urbanistici;

(c) nella sentenza n. 2462/2010 vi è poi un obiter circa la natura demaniale delle sponde su cui si trovano gli appoggi del ponte. Anche la questione dell’autorizzazione all’uso delle sponde è quindi ancora aperta. Peraltro la ricorrente ha già ottenuto dalla Regione l’autorizzazione idraulica e la concessione per l’uso del demanio idrico.

5. In relazione ai predetti problemi si possono formulare le seguenti considerazioni:

(a) l’accertamento di conformità urbanistica del ponte può essere considerato un atto dovuto direttamente consequenziale alla pronuncia del TAR Brescia. In proposito non è quindi necessario da parte della ricorrente alcun ulteriore atto di impulso procedimentale;

(b) la ricorrente è invece tenuta a presentare formalmente una domanda di sanatoria paesistica corredata di tutta la documentazione normalmente richiesta a tale scopo, a partire dalla relazione paesistica. Su questo presupposto il Comune provvederà poi ad acquisire il parere della Soprintendenza, che tuttavia nel caso in questione (regolato dalla disciplina previgente alla riforma dell’art. 167 del Dlgs 22 gennaio 2004 n 42 introdotta dall’art. 27 del Dlgs. 24 marzo 2006 n. 157) non deve essere inteso come vincolante ai fini della sanatoria ma come elemento utile per decidere tra la remissione in pristino e il pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito (v. TAR Brescia Sez. I 17 gennaio 2011 n. 73; TAR Brescia Sez. I 9 giugno 2009 n. 1198; TAR Brescia Sez. I 20 agosto 2008 n. 862; TAR Brescia Sez. I 13 febbraio 2008 n. 70);

(c) le valutazioni paesistiche sono disgiunte dal problema della bonifica dei terreni inquinati che si trovano nelle vicinanze del ponte. Le indagini sulle cause dell’inquinamento (che il Comune sembra ricondurre alla presenza dell’attività industriale della ricorrente) non possono rallentare il procedimento della sanatoria paesistica del ponte. Oggetto del giudizio paesistico è il manufatto considerato nella sua funzione ordinaria (ossia come strumento di collegamento tra due parti di uno stesso fondo dove è insediata attualmente un’attività industriale). Del ponte deve essere presa in considerazione non la potenziale connessione con lo stato di inquinamento dei luoghi ma l’incidenza visiva sul contesto naturale e sul quadro d’insieme tutelato dal vincolo paesistico;

(d) poiché il manufatto interessa le sponde di una roggia inserita nel reticolo idrico principale, la concessione della Regione risulta correttamente chiesta e rilasciata ai sensi degli art. 86 e 89 del Dlgs. 31 marzo 1998 n. 112. La competenza regionale si fonda sul fatto che la realizzazione del ponte rappresenta pur sempre una forma di utilizzazione del demanio idrico e non un’alienazione o una modifica radicale delle caratteristiche dell’area;

(e) non è quindi necessario un analogo atto di concessione da parte dell’Agenzia del Demanio, formalmente proprietaria del bene demaniale. Tuttavia, poiché il ponte è destinato a una lunga durata e dunque non siamo di fronte a caso normale di utilizzazione per un periodo predeterminato, appare corretta la preoccupazione del Comune di coinvolgere anche l’Agenzia del Demanio, alla quale deve essere data la possibilità di esprimersi in concreto circa l’impatto del ponte sulla proprietà demaniale. Qualora dal parere dell’Agenzia del Demanio emergessero aspetti tecnici non presi in considerazione dalla Regione la concessione regionale dovrà essere rivista e integrata.

6. In conclusione il Comune è tenuto a fissare un termine ragionevolmente breve alla ricorrente per la presentazione della domanda di sanatoria paesistica. Dalla data di ricevimento della domanda decorre il termine di 60 giorni per l’attività istruttoria e (in caso di valutazioni positive sotto il profilo paesistico) per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria. Qualora fosse necessario consultare nuovamente la Regione in seguito al parere dell’Agenzia del Demanio, il predetto termine è prorogato di ulteriori 30 giorni. Nell’eventualità che la Soprintendenza, l’Agenzia del Demanio o la Regione non rispondessero in tempo utile il Comune dovrà comunque concludere il procedimento entro l’intervallo temporale così stabilito decidendo sulla base della documentazione disponibile. Per l’ipotesi di inerzia degli uffici comunali questo TAR si riserva di nominare, su istanza della ricorrente, un commissario ad acta con oneri a carico del Comune.

7. Tenuto conto delle particolarità della situazione di fatto le spese del presente giudizio di ottemperanza possono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso come precisato in motivazione. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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