Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 14-03-2011) 12-07-2011, n. 27170

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la sentenza in epigrafe il G.u.p. del Tribunale di Sala Consilina ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di D. A., imputato del reato di calunnia, per avere denunciato per truffa R.R., amministratore del condominio Residence (OMISSIS), per avere fatto risultare come effettuata un’operazione di espurgo dei pozzetti condominiali, sostenendo che in realtà non sarebbe mai stata effettuata.

Dalla sentenza si apprende che nella denuncia il D. esponeva che l’autista dell’autospurgo, C.G., incaricato del prelievo delle acque reflue e dei liquami della rete fognaria del condominio, non aveva svuotato i pozzetti, nonostante si fosse recato all’interno del residence Condominio; C. si era recato presso l’appartamento di P.A., il quale avrebbe firmato la bolla di accompagnamento; per questa ragione il D. si era rivolto ai Carabinieri, facendo loro constatare che le vasche di raccolta erano piene d’acqua e denunciando C., P. e anche R., quest’ultimo quale amministratore del condominio.

Il G.u.p. ha ritenuto l’insussistenza del reato, inoltre ha escluso il rilievo penale del comportamento denunciato, perchè configurerebbe un mero inadempimento contrattuale; infine, ha rilevato che la denuncia del D. era in realtà finalizzata a fare accertare ai Carabinieri tale inadempimento, non ad accusare falsamente di un reato il R..

Contro questa sentenza ricorre il difensore di R., costituitosi parte civile nel processo a carico di D., deducendo vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale. Secondo il ricorrente sussistono tutti i presupposti per il rinvio a giudizio del D., il quale avrebbe accusato R. del reato di truffa ben sapendolo innocente. Viene evidenziato che la denuncia ha riguardato l’amministratore del condominio, che la mattina in cui l’autista si recò all’interno del residence non era neppure presente, rivolgendogli accuse che non hanno trovato alcun fondamento; inoltre, si contesta quanto sostenuto nella sentenza, secondo cui il D. non avrebbe avanzato alcuna denuncia, ma solo richiesto l’intervento dei Carabinieri, rilevando invece che da quella stessa denuncia è originato il procedimento per truffa, poi definito con provvedimento di archiviazione.

Il difensore del D. ha depositato una articolata memoria difensiva con cui contesta il contenuto del ricorso di cui chiede il rigetto.

Il ricorso è inammissibile, in quanto si limita a proporre una lettura alternativa dei risultati probatori acquisiti.

Anche nei confronti della sentenza di non luogo a procede ex art. 425 c.p.p. il controllo di legittimità sulla motivazione non concerne nè la ricostruzione dei fatti nè l’apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell’atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile, cioè l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l’assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento.

Peraltro, l’illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente ("manifesta illogicità"), cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze. In altri termini, l’illogicità della motivazione, deve risultare percepibile ictu oculi, in quanto l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali. Inoltre, va precisato, che il vizio della "manifesta illogicità" della motivazione deve risultare dal testo del provvedimento impugnato, nel senso che il relativo apprezzamento va effettuato considerando che la sentenza deve essere logica "rispetto a se stessa", cioè rispetto alle fonti probatorie citate nella stessa ed alla conseguente valutazione effettuata dal giudice, che si presta a censura soltanto se, appunto, manifestamente contrastante e incompatibile con i principi della logica.

In altri termini, al giudice di legittimità resta preclusa – in sede di controllo della motivazione – la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice perchè ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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