T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 15-07-2011, n. 1069

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il presente ricorso riguarda la nota del 18 febbraio 2010 con la quale il Comune di Calusco D’Adda ha rinnovato la gara per la gestione della piscina comunale e dell’annesso appartamento. La procedura segue le regole dell’affidamento dei servizi in economia ai sensi dell’art. 125 del Dlgs. 12 aprile 2006 n. 163.

2. Vi è però un antefatto costituito dalla sentenza del TAR Brescia n. 434 del 29 gennaio 2010, la quale (pronunciando su un’impugnazione proposta da L.N.S. srl) ha annullato gli atti della gara precedentemente indetta per l’affidamento del medesimo servizio. La sentenza ha accertato che non era stata trasmessa ai partecipanti alcuna comunicazione circa la data di svolgimento della seduta pubblica per l’esame della documentazione, con la conseguenza che tale operazione era avvenuta in seduta segreta. Un simile comportamento, nonostante la formulazione poco chiara del bando e del capitolato speciale sul punto, è stato ritenuto in contrasto con il principio di trasparenza applicabile a qualunque procedura di gara. Peraltro la sentenza ha fatto salvi tanto il bando quanto il capitolato speciale, e ha espressamente disposto ai fini del risarcimento in forma specifica che il Comune ripetesse la gara nei confronti delle ditte già invitate con la nota del 17 dicembre 2009 assegnando alle stesse un nuovo termine per la formulazione delle offerte.

3. Con la nota del 18 febbraio 2010 il Comune ha dunque nuovamente invitato le medesime ditte alla gara.

4. Contro tale nota, e per quanto necessario contro la lettera di invito del 17 dicembre 2009 nonché contro il regolamento comunale sugli acquisti in economia, la ricorrente G.T.S. srl, che non aveva partecipato alla prima gara e dunque non è stata invitata alla nuova procedura, ha presentato impugnazione con atto notificato il 3 marzo 2010 e depositato il 10 marzo 2010. Le censure possono essere sintetizzate come segue: (i) violazione dell’art. 2 della LR 14 dicembre 2006 n. 27, norma che qualifica la gestione degli impianti sportivi come servizio pubblico locale e stabilisce un diritto di preferenza a favore delle associazioni sportive dilettantistiche e degli enti di promozione sportiva e assimilati, imponendo al di fuori di questa ipotesi l’obbligo della procedura a evidenza pubblica; (ii) violazione dell’art. 3 della LR 27/2006, il quale prevede per l’aggiudicazione anche criteri qualitativi.

5. Il Comune non si è costituito formalmente, ma in data 25 marzo 2010 ha inviato una nota di precisazioni a firma del responsabile dell’Ufficio Tecnico.

6. Con memoria depositata il 16 giugno 2011 la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso.

7. In conseguenza di tale manifestazione di volontà il ricorso deve essere dichiarato estinto. Le spese di giudizio possono essere compensate, tenuto conto dell’estraneità della ricorrente al contenzioso definito con la sentenza n. 434/2010 e anche in considerazione del fatto che davanti a questo TAR il Comune non si è avvalso di un legale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando, dà atto della rinuncia e dichiara l’estinzione del ricorso. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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