Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:
Avviso di Deposito
del
a norma dell’art. 55
della L. 27 aprile
1982 n. 186
Il Direttore di Sezione
Giuseppe Di Nunzio Presidente
Italo Franco Consigliere, relatore
Marco Morgantini Primo Referendario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 3994/94, proposto da Ravanello Nirvano, rappresentato e difeso dall’avv. Pier Vettor Grimani, con domicilio presso il suo studio in Venezia, S. Marco n. 4020, come da procura a.l. a margine del ricorso,
contro
Il Comune di Venezia, in persona del Sindaco pro- tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Giulio Gidoni, M.M. Morino, Maurizio Ballarin e Giuseppe Venezian, con domicilio eletto presso la civica avvocatura, nella sede municipale, come da procura a.l. a margine dell’atto di costituzione,
per l’annullamento
del provvedimento prot. n. 94/110 del 5.09.94, recante diniego di concessione in sanatoria inerente all’installazione di controfinestre il alluminio in un immobile sito in Murano, nonché di ogni altro atto annesso, connesso o conseguente.
Visto il ricorso, notificato il 12.11.94, e depositato presso la segreteria il 9.12.1994, con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione del Comune di Venezia, depositato il 23.11.94;
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
visti gli atti tutti della causa;
uditi, alla pubblica udienza del 22 gennaio 2009, relatore il Consigliere Italo Franco, gli avv. Grimani per la parte ricorrente e Ballarin per la P.A. resistente.
Ritenuto in fatto e considerato e in diritto quanto segue:
FATTO
In relazione al diniego, in data 2.06.94, della sanatoria (richiesta il 3.01.94) per l’installazione di controfinestre in alluminio anodizzato in un immobile sito a Murano (per impropria tipologia dei serramenti e per contrasto con l’art. 2 del DPR n. 791/73 che prevede la conservazione della veste architettonica esterna, con particolare riguardo agli infissi, da sostituire con materiali tradizionali), l’interessato chiedeva il riesame, essenzialmente argomentando con riguardo al contenimento del consumo energetico e dall’onerosità dell’installazione di serramenti in legno. Anche questa istanza veniva respinta, con provvedimento in data 5.09.94, ancora su conforme parere della Commissione di salvaguardia di Venezia, la quale acconsente all’intervento in questione soltanto a condizione di utilizzare materiali tradizionali (legno o ferro).
Contro questo ulteriore diniego insorgeva l’interessato con il ricorso in epigrafe, deducendo con il primo motivo incompetenza, sul rilievo che, in forza di esplicite norme di legge –non derogabili da difformi disposizioni amministrative-, spetta al Sindaco assumere provvedimenti in materia edilizia, e non al dirigente.
Con il secondo mezzo si deduce violazione dell’art. 4 della L. 8.11.91, n. 360, sostenendosi che la commissione di salvaguardia è chiamata ad esprimere il parere soltanto in relazione agli interventi che necessitano di concessione edilizia e non pure (come nel caso di specie) ad autorizzazione edilizia.
Con il terzo mezzo si lamenta violazione dell’art. 7 della L. 25.03.82 n. 9 e dell’art. 79 LR n. 61/85 sul rilievo che, essendosi pronunciata l’Amministrazione otre il termine di 60 giorni dall’istanza, si è formato il silenzio- assenso, con formazione dell’atto di assenso implicito, soltanto annullabile in sede di autotutela.
Con il quarto motivo si deduce eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza di presupposti, illogicità e contraddittorietà, difetto di istruttoria e di motivazione, sull’assunto che si può denegare la sanatoria per contrasto con la normativa vigente, ma non per motivi estetici, e che non si vede per quale motivo possa ritenersi assentibile l’impiego del ferro e non dell’alluminio.
Si costituiva il Comune, instando per il rigetto del gravame. Con successiva memoria detta P.A. eccepisce che, quanto alla dedotta incompetenza, prima in forza dell’art. 51 L. n. 142/90, e ora dell’art. 107 D. Lgs. n. 267/2000, la competenza spetta al dirigente, richiamando, sul punto, anche TAR VE, sez. II, 1927/2006, e soggiungendo che la commissione di salvaguardia dà parere su tutti gli interventi edilizi.
Replica con memoria conclusionale parte ricorrente, ribadendo in particolare le censure di cui al quarto motivo.
All’udienza i difensori comparsi hanno insistito sulle rispettive conclusioni, dopo di che la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
Onde contrastare il (reiterato) diniego di rilascio di concessione in sanatoria in relazione all’installazione di controfinestre in alluminio anodizzato, il ricorrente ripropone, con il primo mezzo di impugnazione, la censura di incompetenza del dirigente (ritenendo, invece, che la competenza spetti al Sindaco, in base a diverse previsioni legislative). Detta censura compare in non poche controversie originate dal diniego di concessione edilizia in sanatoria (risalenti nel tempo), ed è stata, perciò, già esaminata dalla sezione che, da ultimo, è pervenuta a dichiarala improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Si legge, infatti, nella sentenza n. 99/2009, pronunciata nella camera di consiglio del 13 novembre 2008 che in relazione a detta censura va dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse “tenuto conto (del fatto) che il dirigente che si assume incompetente è divenuto competente ad adottare questo tipo di provvedimento, con la conseguenza che in caso di eventuale annullamento per incompetenza del dirigente, i provvedimenti impugnati dovrebbero essere riadottati dalla medesima figura professionale ora divenuta competente. Tale conclusione è stata accolta dalla giurisprudenza, che, riconoscendo il difetto di interesse a sollevare siffatta censura ha avuto modo di affermare che la sopravenuta competenza ha un effetto sanante analogo ad un provvedimento di convalida, sulla base del principio di conservazione degli atti e di economicità dei giudizi (cfr. TAR FVG 21 febbraio 2002 n. 30; TAR PA, 12 dicembre 12005 n. 7097)“.
Quanto alla seconda doglianza, la stessa appare infondata alla luce dell’ampia portata della previsione normativa riguardante i pareri resi dalla Commissione di salvaguardia (art. 6 L. 171/73), dove si dice che la CSV esprime parere vincolante su tutti gli interventi edilizi, ancorché non assentibili mediante concessione edilizia.
Privo di pregio è anche il terzo motivo di ricorso, dal momento che, per gli interventi edilizi realizzati in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, il termine per la formazione del silenzio-assenso decorre dalla data in cui il parere è stato reso (qui espresso nella seduta dell’8.08.94, donde la tempestività del diniego, assunto in data 5.09.94), e sempre che lo stesso sia favorevole, come ormai chiarito da cospicua giurisprudenza.
Infine, infondato si appalesa anche il quarto mezzo, sembrando sufficiente la motivazione, dal momento che questa si riduce all’affermazione dell’incompatibilità del materiale usato (alluminio), rispetto ai materiali tradizionali (legno o ferro, materiale, quest’ultimo, pur sempre diverso nell’aspetto dall’alluminio).
Conclusivamente, il ricorso si manifesta infondato e va, pertanto, rigettato.
Sussistono, tuttavia, motivi per compensare integralmente fra le parti le spese e onorari di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione seconda, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, respinta ogni contraria domanda ed eccezione, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, in camera di consiglio, addì 22 gennaio 2009.
Il Presidente \ l’Estensore
il Segretario
SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il……………..…n.………
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Seconda Sezione
T.A.R. Veneto – II Sezione n.r.g 3994/94
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it