Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 14-03-2011) 12-07-2011, n. 27119

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la decisione in epigrafe la Corte d’appello di Torino ha confermato la sentenza del 13 luglio 2007 con cui il Tribunale di Asti aveva condannato N. e B.C. alla pena di un anno di reclusione ciascuno, per il reato di evasione dal regime degli arresti domiciliari.

Entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione.

B.N. deduce l’erronea applicazione della legge penale e censura la motivazione della sentenza che ha ritenuto sussistente il reato di cui all’art. 385 c.p.. Secondo il ricorrente all’epoca dell’accertamento disposto presso l’appartamento in cui si trovava agli arresti domiciliari (23.12.2003) la misura cautelare non era più in essere, ma era venuta meno a seguito dell’ordine di esecuzione, con contestuale sospensione, emesso l’11.10.2004 dalla procura della Repubblica di Asti a seguito della condanna definitiva inflitta dalla Corte d’appello in ordine al reato per cui erano stati disposti gli arresti domiciliari.

Inoltre, il ricorrente assume che nel periodo intercorrente tra la notifica dell’ordine di esecuzione sospeso ai sensi dell’art. 656 c.p.p., comma 10 e la decisione del Tribunale di sorveglianza circa l’eventuale misura detentiva alternativa da applicare il condannato si trovi in una condizione atipica che non può essere ricondotta nè nel regime degli arresti domiciliari, nè nella detenzione domiciliare. Ne consegue che il reato di cui all’art. 385 c.p. deve ritenersi insussistente per mancanza del presupposto.

Il difensore ha depositato, via fax, nuovi motivi, sostenendo che qualora si dovesse ritenere che l’imputato all’epoca dell’accertamento si trovasse in regime di detenzione domiciliare si tratterebbe di un fatto diverso da quello contestato, con conseguente nullità ex art. 522 c.p.p..

B.C. censura la sentenza in relazione all’entità della pena inflitta, basata su una motivazione ritenuta carente ed illogica.

Entrambi i ricorsi sono infondati.

Per quanto riguarda il ricorso proposto da B.N. si osserva che, secondo una consolidata giurisprudenza, il reato di evasione è comunque integrato nel caso di condotta di colui che si allontani ingiustificatamente dal luogo degli arresti domiciliari dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna a una pena detentiva di durata superiore al periodo di custodia cautelare sofferto, poichè in tale situazione l’agente non può considerarsi formalmente libero sino alla notificazione dell’ordine di esecuzione della pena definitiva; nè il passaggio in giudicato della sentenza è previsto fra le cause di estinzione delle misure cautelari di cui agli artt. 300 e 303 c.p.p. (Sez. 6, 9 gennaio 2008, n. 18733, Andriano; Sez. 6, 11.10.2006, n. 1364, Barone).

In relazione al ricorso di B.C. si rileva che la sentenza ha coerentemente giustificato l’entità della pena inflitta con riferimento alla gravità del fatto.

L’infondatezza dei motivi proposti comporta il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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