T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 15-07-2011, n. 1907 Lavoro subordinato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Questura ha respinto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente per mancanza della contribuzione INPS e la mancanza di reddito adeguato a garantire il sostentamento.

Contro il suddetto atto il ricorrente ha presentato ricorso per i seguenti motivi in fatto ed in diritto: Violazione dell’art. 5 e 22 del T.U. Immigrazione in quanto il requisito del reddito non sarebbe necessario per lo straniero che chiede il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione e perché, avendo il ricorrente un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la ditta Jolly Service Soc. Coop. a r.l., necessariamente avrebbe il reddito richiesto dalla legge.

La difesa erariale ha chiesto la reiezione del ricorso.

Alla camera di Consiglio del 5 luglio 2011 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione previo avviso alle parti.

2. Il ricorso è infondato.

Dal complesso delle norme del TU. Immigrazione si desume che i requisiti essenziali per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono essenzialmente tre: a) una condotta di vita corretta, tale da far presumibilmente escludere ogni possibile pericolosità sociale; b) la disponibilità di un alloggio; c) lo svolgimento di un’attività lavorativa retribuita idonea a garantire adeguati mezzi di sostentamento.

Tali elementi debbono sussistere cumulativamente, senza che possa ritenersi la sufficienza di uno o due soltanto di tali elementi.

Per quanto attiene al reddito la disciplina sull’immigrazione stabilisce che per l’ingresso in Italia occorre "la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza" (art. 4 comma 3 D. Lgs. 286/98).

Ugualmente in fase di rinnovo del permesso di soggiorno già rilasciato occorre che lo straniero dimostri "la disponibilità di un reddito, da lavoro od altra fonte lecita, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel territorio dello Stato" (art. 6 comma 5 TU) ovvero "la disponibilità di un reddito, da lavoro od altra fonte lecita, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi a carico" (art. 13 comma 2 Reg.).

A questa regola si fa eccezione solo per il permesso di soggiorno per motivi di attesa occupazione, per il limitato ambito temporale in cui questo può essere concesso.

Il ricorrente non dimostra di aver richiesto il permesso di soggiorno per attesa occupazione ma anzi sostiene di avere un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, senza che però fornisca alcuna prova di avere un reddito che gli garantisca un idoneo sostentamento.

Né tantomeno è possibile presumere che dall’esistenza di un rapporto di lavoro discenda un reddito sufficiente, in quanto i due elementi non sono coincidono, potendosi verificare casi di rapporti di lavoro che non vengono retribuiti o che hanno un numero di ore di lavoro talmente ridotte da non produrre reddito sufficiente per il lavoratore o prestazioni lavorative per le quali vengono erogate retribuzioni non in regola e che, come tali, non possono essere prese in considerazione ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.

In definitiva quindi il ricorso va respinto.

Sussistono comunque giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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