Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent. n. 292/09

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Giuseppe Di Nunzio Presidente

Italo Franco Consigliere, relatore

Marco Morgantini Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 503/95, proposto da Nordio Milena, rappresentata e difesa dall’avv. Pier Vettor Grimani, con domicilio presso il suo studio in Venezia, S. Marco n. 4020, come da procura a margine del ricorso,

contro

Il Comune di Venezia, in persona del Sindaco pro- tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Giulio Gidoni, M. M. Morino, Maurizio Ballarin e Giuseppe Venezian, con domicilio eletto presso la civica avvocatura, nella sede municipale, come da procura a margine dell’atto di costituzione,

per l’annullamento

del provvedimento prot. n. 24395/10915/00 del 14.11.94, recante diniego di concessione in sanatoria di interventi abusivi in un immobile sito al Lido di Venezia, nonché di ogni altro atto annesso, connesso o conseguente.

Visto il ricorso, notificato il 23.01.95, e depositato presso la segreteria il 21.02.1995, con i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione del Comune di Venezia, depositato il 31.01.95;

viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

visti gli atti tutti della causa;

uditi, alla pubblica udienza del 22 gennaio 2009, relatore il Consigliere Italo Franco, gli avv. Grimani per la parte ricorrente e Ballarin per la P.A. resistente.

Ritenuto in fatto e considerato e in diritto quanto segue:

FATTO

In relazione alla realizzazione di un magazzino di pertinenza di un immobile sito a Venezia – Lido, la Sig.ra Nordio chiedeva il rilascio di concessione in sanatoria, in data 30.04.86. L’amministrazione comunale, acquisito il parere, sfavorevole, di non meglio specificata conferenza di servizi, denegava la sanatoria, in quanto il manufatto “per morfologia e materiali costruttivi, non si inserisce adeguatamente e altera il sito”.

Contro detto diniego insorge l’interessata con il ricorso in epigrafe, deducendo, con il primo motivo, incompetenza, sul rilievo che, in forza di esplicite norme di legge –non derogabili da difformi disposizioni amministrative-, spetta al Sindaco assumere provvedimenti in materia edilizia, e non al dirigente.

Con il secondo mezzo si deduce violazione dell’art. 4 della L. 8.11.91, n. 360, sostenendosi che nessuna norma prevede, nel procedimento in questione, l’intervento di una non meglio specificata conferenza di servizi, del resto non qualificata per l’esercizio di quella funzione. Viceversa, sull’affare doveva dare il suo parere vincolante l’organo preposto al vincolo che, nella fattispecie, coincide con la commissione di salvaguardia di Venezia, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 171/73, nel testo sostituito dall’art. 4 della L. n. 360/91, e comunque per l’art. 32 della L. n. 47/85 competente a dare il parere è l’organo preposto alla tutela del vincolo. Inoltre, la presenza nella conferenza di servizi di soggetti diversi altera il parere espresso.

Con il terzo motivo si lamenta violazione degli art. 32 e 35 della L. n. 47/85; eccesso di potere per genericità e perplessità, travisamento dei fatti e carenza dei presupposti, sul rilievo che la proposta di vincolo sulla zona dove ricade l’intervento era sta recepita nei “galassini”, ma che questi vennero dichiarati incostituzionali, mentre quello riguardante la laguna venne annullato da TAR VE n. 74/86 (donde l’inesistenza del vincolo). Di conseguenza, si è formato l’accoglimento implicito per vano decorso di 24 mesi.

Con il quarto motivo si deduce violazione dell’art. 3 della L. n. 241/90; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, sull’assunto che il parere è immotivato o apodittico, né è stata svolta istruttoria, né sopralluoghi al riguardo. Inoltre, non si dà conto della asserita alterazione, poiché non vengono indicati gli elementi concreti e materiali che la produrrebbero.

Si costituiva il Comune, instando per il rigetto del gravame. Con successiva memoria la P.A. resistente controdeduce con particolare riguardo al primo motivo, ed eccepisce che, all’epoca dell’istanza, non era entrata in vigore la L. n. 360/91, e che correttamente il parere è stato richiesto alla commissione consultiva provinciale per i beni ambientali, cui va equiparata la conferenza di servizi costituita tra Comune e Provincia.

Replica con memoria conclusionale parte ricorrente, ribadendo le tesi sostenute e richiamando recente giurisprudenza in ordine al primo motivo.

All’udienza i difensori comparsi hanno insistito sulle rispettive conclusioni, dopo di che la causa è stata introitata per la decisione.

D I R I T T O

1- Onde contrastare il diniego di rilascio di concessione in sanatoria in relazione all’installazione di un magazzino di modeste dimensioni nell’edificio menzionato, la ricorrente ripropone, con il primo mezzo di impugnazione, la censura di incompetenza del dirigente (ritenendo, invece, che la competenza spetti al Sindaco, in base a diverse previsioni legislative). Detta censura compare in non poche controversie originate dal diniego di concessione edilizia in sanatoria (risalenti nel tempo), ed è stata, perciò, già esaminata dalla sezione che, da ultimo, è pervenuta a dichiararla improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Si legge, infatti, nella sentenza n. 99/2009, pronunciata nella camera di consiglio del 13 novembre 2008, che in relazione a detta censura va dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse “tenuto conto (del fatto) che il dirigente che si assume incompetente è divenuto competente ad adottare questo tipo di provvedimento, con la conseguenza che in caso di eventuale annullamento per incompetenza del dirigente, i provvedimenti impugnati dovrebbero essere riadottati dalla medesima figura professionale ora divenuta competente. Tale conclusione è stata accolta dalla giurisprudenza, che, riconoscendo il difetto di interesse a sollevare siffatta censura ha avuto modo di affermare che la sopravenuta competenza ha un effetto sanante analogo ad un provvedimento di convalida, sulla base del principio di conservazione degli atti e di economicità dei giudizi (cfr. TAR FVG 21 febbraio 2002 n. 30; TAR PA, 12 dicembre 12005 n. 7097)“.

2- Nonostante l’improcedibilità delle censure svolte con il primo motivo, con il ricorso in esame si muovono altre censure che, viceversa, si rivelano fondate e assorbenti.

Ed invero, le doglianze mosse con il secondo mezzo di impugnazione si manifestano fondate pressoché per tabulas. In effetti, deve ritenersi, anche alla luce delle elaborazioni giurisprudenziali della Sezione, che non possa prescindere dall’acquisizione del parere della Commissione di Salvaguardia di Venezia, il che non è avvenuto nel caso di specie. Prescrive, infatti l’art. 6 della legge 16.04.73 n. 171, nel testo sostituito dall’art. 4 della L. n. 360/91, testualmente:

“La commissione per la salvaguardia di Venezia esprime parere vincolante su tutti gli interventi edilizi nonché di trasformazione e di modifica del territorio per la realizzazione di opere sia private che pubbliche, … da eseguirsi nella vigente con terminazione lagunare…Il parere della commissione sostituisce ogni altro parere, visto, autorizzazione, nulla osta, intesa o assenso… che siano obbligatori ai sensi delle vigenti disposizioni…, ivi compresi il parere delle commissioni edilizie dei comuni di volta in volta interessati e il parere della commissione provinciale per i beni ambientali”.

Come si vede, il dato normativo è univoco, e in claris non fit interpretatio. Il fatto che, all’epoca dell’istanza non esisteva la norma appena riportata, non ha pregio: ai procedimenti amministrativi si applicano le norme vigenti non al momento della presentazione dell’istanza di parte, bensì quelle in vigore al momento dell’istruttoria e della conclusione. Il secondo motivo si manifesta, pertanto, fondato e assorbente di ogni altra censura.

Conclusivamente, il ricorso si manifesta fondato e va, pertanto, accolto. Per l’effetto, è annullato il diniego di sanatoria impugnato.

Sussistono, tuttavia, motivi per compensare integralmente fra le parti le spese e onorari di giudizio.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione seconda, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, respinta ogni contraria domanda ed eccezione, lo accoglie. Per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, in camera di consiglio, addì 22 gennaio 2009.

Il Presidente l’Estensore

il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Seconda Sezione

T.A.R. Veneto – II Sezione n.r.g. 503/95

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

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