T.A.R. Campania Napoli Sez. II, Sent., 18-07-2011, n. 3879 Sentenze della Corte Costituzionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Con il ricorso in epigrafe, il dott. A.C. ha premesso di essere stato nominato ricercatore universitario confermato, presso il Dipartimento di filosofia presso la facoltà di lettere e filosofia dell’Ateneo federiciano, a seguito di valutazione comparativa riservata al personale in possesso dei requisiti previsti dall’art.1, comma 10, della L. n.4/1999.

Il ricorrente ha esposto che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale del 6.6.2008 n.191, ha presentato istanza diretta ad ottenere il riconoscimento dei servizi svolti in qualità di funzionario tecnico (VIII qualifica), prima dell’inquadramento in ruolo (dal 1988 al 2001), per intero, ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e, per due terzi, ai fini della carriera, ai sensi dell’art.103, comma 3, del D.P.R. n.382 del 1980.

Avverso il provvedimento in epigrafe, con cui il Rettore della suindicata Università degli Studi ha rigettato l’istanza, il dott. A.C. ha proposto il ricorso in trattazione, affidato ai seguenti motivi d’impugnazione:

1) Violazione e falsa applicazione della L. n.4/1999 e del D.P.R. n.382/1980 – Violazione e falsa applicazione della sentenza della Corte Costituzionale del 6.6.2008 n.191 – Violazione e falsa applicazione degli artt.3, 36, comma 1, e 97 Cost.;

2) Violazione e falsa applicazione degli artt.3 e ss. della L. n.241/1990 – Violazione del giusto procedimento – Carenza assoluta di motivazione – Comportamento elusivo – Disparità di trattamento – Eccesso di potere per illogicità e manifesta ingiustizia;

3) Disparità di trattamento – Eccesso di potere per illogicità e manifesta ingiustizia.

Si è costituita in resistenza l’intimata amministrazione, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, che ha concluso con richiesta di reiezione della domanda.

Alla pubblica udienza del 23.6.2011, la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Il punto centrale della controversia consiste nello stabilire se la sentenza della Corte costituzionale n.191 del 6 giugno 2008 rilevi nel rapporto dedotto in giudizio, ed in caso positivo, se detto rapporto debba considerarsi o meno esaurito ai fini della estensibilità degli effetti della pronuncia citata.

Giova premettere che la Corte costituzionale, con l’evocata pronuncia, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.103, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n.382, modificato dall’art.23 della legge 23 dicembre 1999 n.488, nella parte in cui non riconosce ai ricercatori universitari, all’atto della loro immissione nella fascia dei ricercatori confermati, per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per due terzi ai fini della carriera, l’attività effettivamente prestata nelle università in qualità di tecnici laureati con almeno tre anni di attività di ricerca. Con la citata sentenza, la Consulta ha rilevato il contrasto della norma richiamata con gli articoli 3 e 97 Cost., osservando tra l’altro che "la differenza tra il trattamento che la disposizione impugnata riserva ai tecnici laureati che diventino ricercatori, rispetto a quello riservato ai tecnici laureati che diventino professori, è manifestamente irragionevole".

A base della determinazione negativa impugnata, il Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II ha, anzitutto, posto la presunta tardività dell’istanza presentata dal ricorrente, in quanto la stessa è stata avanzata oltre il termine di "un anno dalla conferma in ruolo", previsto dal citato art.103, comma 4, del d.P.R. n.382/1980, "e in ogni caso oltre il termine di prescrizione di 5 anni", motivo per cui, trattandosi di un rapporto ormai esaurito, non potrebbe essere invocata la portata retroattiva della sentenza additiva della Corte costituzionale n.191 del 2008. L’autorità emanante, nel rafforzare il suddetto rilievo, ha aggiunto che il rapporto controverso sarebbe definitivamente regolato dalla pronuncia passata in giudicato resa inter partes con la sentenza di questo TAR n. 7970/2006.

Le motivazioni addotte dall’Ateneo appaiono condivisibili nella parte in cui viene spiegata l’eccezione di cosa giudicata.

Deve in primo luogo rammentarsi che l’art. 50 del d.P.R. n.382 dell’11.7.1980, di riordinamento della docenza universitaria, ha previsto che nella prima applicazione dello stesso decreto potessero essere inquadrati, a domanda, previo giudizio di idoneità nel ruolo dei professori associati, tra le altre categorie, i tecnici laureati in servizio all’atto dell’entrata in vigore del decreto, inquadrati nei rispettivi ruoli, che entro l’anno accademico 197980 avessero svolto tre anni di attività didattica e scientifica.

L’art. 103 dello stesso d.P.R. n.382/1980 ha previsto, al secondo comma (il primo comma riguarda analogo riconoscimento per i professori ordinari), che all’atto della conferma in ruolo o della nomina in ruolo ai sensi del precedente art. 50, è riconosciuto per due terzi ai fini della carriera, il servizio effettivamente prestato in qualità di tecnico laureato.

Ai sensi del comma 4, il riconoscimento dei servizi di cui ai precedenti commi, può essere chiesto, "entro un anno dalla conferma in ruolo. Il personale di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto può richiederlo entro un anno dalla predetta data".

In base alle previsioni della legge 14 gennaio 1999 n.4 è stato poi previsto per i tecnici laureati un meccanismo di transito agevolato nel ruolo dei ricercatori confermati, attraverso il concorso riservato, di cui hanno potuto beneficiare solo i tecnici laureati che, alla data di entrata in vigore della legge stessa, avessero svolto almeno tre anni di attività di ricerca. Come osservato dalla Consulta nella già citata sentenza n.191 del 2008, "Non si può fare a meno di notare, al riguardo, che, per il transito dei tecnici laureati al ruolo dei professori associati, l’art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 prevedeva un meccanismo molto simile a quello previsto nel 1999 per il transito al ruolo dei ricercatori confermati, con un giudizio di idoneità al quale potevano accedere i tecnici laureati che avessero svolto tre anni di attività didattica e scientifica".

Va poi osservato che, a norma dell’art.136 della Costituzione, quando viene dichiarata l’illegittimità costituzionale di una legge, questa "cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione". In linea con la statuizione costituzionale, l’art.30 della legge n.87 del 1953, dopo aver disposto in ordine alla pubblicazione della decisione ed alla conseguente comunicazione alle Camere "affinché, ove lo ritengano necessario, adottino i provvedimenti di loro competenza", stabilisce a sua volta che "le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione".

Dalle citate disposizioni si è tratto il pacifico principio – estensibile, sia pure con gli opportuni adattamenti, anche alle sentenze cosiddette additive, cioè integrative della previsione normativa – in base al quale la declaratoria di illegittimità costituzionale è applicabile a tutti i rapporti non ancora "esauriti", operando tale declaratoria in modo diverso dall’abrogazione, dalla quale si differenzia per presupposti, natura ed effetti. La dichiarazione di illegittimità costituzionale, infatti, a differenza dall’abrogazione, ha per presupposto l’invalidità della legge, in quanto viziata dall’essere in contrasto con un precetto costituzionale e rende la norma dichiarata incostituzionale non più applicabile ai rapporti ancora sub iudice, mentre deve essere applicata per i rapporti esauriti, intendendosi per tali quelli che, sorti precedentemente alla pronuncia di incostituzionalità, abbiano dato luogo a situazioni ormai consolidate ed inderogabili per effetto del passaggio in giudicato di decisioni giurisdizionali, della definitività di provvedimenti amministrativi divenuti inoppugnabili, del completo esaurimento degli effetti di atti negoziali, del decorso dei termini di prescrizione o decadenza ovvero del compimento di altri atti o fatti rilevanti sul piano sostanziale o processuale.

Ed invero, come rilevato dal Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, il vizio di illegittimità non ancora dichiarato dalla Consulta non determina un impedimento legale all’esercizio del diritto disconosciuto da atti aventi forza di legge contro il dettato della Costituzione. Il soggetto interessato è posto, invece, in una situazione di mera difficoltà di fatto, cui può reagire attivando gli ordinari mezzi di tutela e sollevando in tale sede l’incidente di costituzionalità. Ne consegue che la retroattività della pronuncia che accerta l’incostituzionalità della norma non può incidere né recupera le situazioni giuridiche ormai esaurite o consolidatesi, alle quali l’interessato non abbia ritenuto di porre rimedio con gli strumenti che l’ordinamento gli offre, ovverosia con la proposizione dell’azione giurisdizionale attraverso cui sottoporre la norma viziata alla verifica del Giudice delle leggi.

Nel caso in esame l’Università ha – coerentemente con le premesse normative – opposto l’eccezione di giudicato, rilevando come la medesima questione abbia già formato oggetto di giudizio identico inter partes, conclusosi con la sentenza di rigetto n. 7960/2006.

Parte ricorrente oppone che tale giudicato avrebbe riguardato unicamente l’aspetto del riconoscimento di benefici per il servizio prestato nella qualifica di tecnico laureato, e si sarebbe formato con riguardo a tale petitum,mentre sarebbe diverso l’odierno petitum che riguarda il servizio prestato quale funzionario tecnico. Il giudicato invocato ex adverso si fonderebbe su un presupposto processuale inesistente, non avendo esso ricorrente rivestito la qualifica di tecnico laureato, ma quella di funzionario tecnico, nella presente sede fatta valere.

La tesi non merita favorevole considerazione.

Invero va rilevato come il presupposto processuale a base della indicata pronuncia non è costituito dal nomen juris dato dalla parte alla qualifica rivestita, ma dal petitum sostanziale, che consiste nel riconoscimento dei servizi pre ruolo resi in una determinata qualifica.

Va rilevato in proposito che le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato il principio secondo cui, poichè il giudicato va assimilato agli "elementi normativi", la sua interpretazione deve essere effettuata alla stregua dell’esegesi delle norme e non già degli atti e dei negozi giuridici, con la conseguenza che il giudice di merito può direttamente accertare l’esistenza e la portata del giudicato esterno con cognizione al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali (cfr, Cass., SU, n. 24664/2007).

Secondo la Corte regolatrice dei conflitti inoltre: "… perché una sentenza possa considerarsi contraria ad altra precedente, avente tra le parti autorità di cosa giudicata e quindi suscettibile di revocazione, è necessaria, oltre all’identità dei soggetti, vincolati dal giudicato, con le parti del processo, in cui i suoi effetti vengono invocati in sede di revocazione della sentenza che lo ha definito……anche quella di oggetto, da intendersi quale identità degli elementi obiettivi delle domande giudiziali proposte nelle due cause (causae petendi et petita), di tal che tra le due fattispecie dedotte in giudizio sia rilevabile una ontologica e strutturale concordanza, nel senso che la precedente sentenza deve avere ad oggetto il medesimo fatto – o un fatto a questo antitetico – e non anche un fatto costituente un possibile antecedente logico" (Cass.sentenza n. 14714/2001).

Pertanto, non è sufficiente che vi sia una semplice identità di premessa logica, ma devono essere identiche la causa petendi e il petitum.

Ed ancora secondo Cassazione Sez. Un. Civili, 17 dicembre 2007, n. 26482:" Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo."

Premesso che non è in contestazione l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di questo TAR n. 7970/2006, resa inter partes, deve rilevarsi che oggetto di quel giudizio era il riconoscimento dei servizi pre ruolo prestati in qualità di tecnico laureato e quindi un accertamento che- indipendentemente dal nomen juris indicato in ricorso- aveva per oggetto la medesima questione di fatto e di diritto azionata nel presente giudizio.Inoltre nella memoria depositata il 23.5.2011 la difesa di parte ricorrente ha precisato che il petitum ha ad oggetto servizi prestati nello stesso periodo temporale, intendendo valorizzare solo la diversità dei servizi fatti valere quale funzionario tecnico.

Il diniego impugnato in tal sede ha pertanto lo stesso oggetto di quello odierno, ed il ricorso all’esame del Collegio ha altresì identica finalità di quello che ha costituito il petitum del primo, sì che la pronuncia della Consulta intervenuta medio tempore non può assumere rilievo in quanto la parte ha lasciato consolidare la propria posizione con il passaggio in giudicato della sentenza di rigetto.

In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Sussistono giusti motivi per disporre la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile e compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *