Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 28-04-2011) 13-07-2011, n. 27378

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Genova ha confermato la sentenza in data 14 novembre 2007 del locale Tribunale, appellata da Y.M., O.M., F.M. e M.J., che li aveva ritenuti responsabili, unitamente ad altro imputato non appellante, del delitto di lesioni personali in concorso, aggravate dall’uso di uno strumento atto ad offendere, commesso il (OMISSIS), in danno di una persona come loro detenuta presso la Casa circondariale di (OMISSIS).

Propongono distinti ricorsi gli imputati.

Con il ricorso proposto dal difensore di Y.M. e O. M., nonchè con il ricorso presentato dal difensore di M. J. si deduce difetto di motivazione sulla valutazione delle emergenze processuali da parte dei giudici del merito, in particolare non avendo la Corte d’appello affrontato le doglianze sottoposte con le loro impugnazioni, specialmente sulle dichiarazioni delle persone aggredite, i fratelli T., che non sarebbero stati in grado di indicare con precisione chi fossero i loro aggressori e di quelle delle guardie carcerarie che non avrebbero individuato con sicurezza le azioni di ciascuno. Uguale doglianza vien proposta con riferimento al ritenuto utilizzo di un coperchio in lamiera per causare le lesioni, che non sarebbe stato rilevato da alcuno.

In ultimo luogo, il ricorso presentato per i primi due primi due lamenta la mancata applicazione delle attenuanti generiche con valutazione di prevalenza sull’aggravante e l’omessa concessione della sospensione condizionale allo Y., incensurato, e quindi persona non adusa alla violenza come ritenuto indistintamente dalla Corte territoriale.

Il ricorso presentato personalmente da F.M. lamenta omissione di motivazione sulle argomentazioni specificamente sottoposte al giudizio di appello con la propria impugnazione.

I ricorsi dei prevenuti sul merito dell’imputazione non sono fondati ed in alcuni casi, come per F., generici al limite dell’inammissibilità, non avendo indicato con precisione a quali doglianze dell’impugnazione la Corte di merito non avrebbe dato adeguata risposta. In ogni caso, rileva il Collegio che dal complesso delle argomentazioni dei giudici del merito, le cui motivazioni possono essere considerate come unico apparato dimostrativo, risulta che le deposizioni degli agenti di polizia penitenziaria, che avevano assistito alla vicenda, avevano dato atto che il gruppo di cinque detenuti, che nell’area di passaggio avevano aggredito i T. al momento del loro transito, era ben separato dal resto dei detenuti, così che le guardie ne avevano potuto agevolmente individuare i componenti, i quali, di conseguenza, erano stati identificati senza dubbi di sorta, al di là del reticente contributo testimoniale delle vittime dell’aggressione. Una tale indicazione, del tutto correttamente motivata, già si ricavava dalla sentenza del Tribunale e, a fronte di una doglianza che formula solo la generica ipotesi di una possibilità di errore di identificazione da parte delle guardie, pare sufficiente l’indicazione della Corte di merito sull’attendibilità dell’immediata identificazione dei responsabili ad opera di un personale di custodia pienamente in grado di riconoscere i prevenuti, per la consuetudine con costoro derivante dal giornaliero contatto.

Quanto all’utilizzo del coperchio in lamiera, rinvenuto sporco di sangue sulle scale dell’aggressione, i giudici del merito hanno correttamente evidenziato, sia che le ferite riportate da una delle persone aggredite erano risultate, all’esito di apposita consulenza, compatibili con l’uso di quell’oggetto, sia che l’aggressione da parte di un gruppo di poche persone definito e circoscritto impediva di differenziare le responsabilità di ciascuno di coloro che avevano contribuito all’aggressione unitamente a colui che materialmente brandiva l’arma impropria. A fronte delle motivazioni dei giudici del merito, corrette in diritto e prive di incongruenze logiche, i ricorsi ripropongono le doglianze dell’atto di impugnazione a cui la Corte territoriale ha dato, sia pur sintetica, risposta, a fronte di elementi di fatto valutati correttamente a cui non possono essere fondatamente contrapposte in questa sede valutazioni alternative delle emergenze processuali sulla base di alcune frasi tratte dai verbali, isolatamente dal contesto non conoscibile dal giudice di legittimità, apparendo poi del tutto adeguata anche la valutazione di ridotta attendibilità dei ripensamenti dibattimentali delle persone offese, in considerazione delle circostanze e dell’ambiente in cui si era sviluppato l’episodio violento, tanto più che la responsabilità ben poteva essere affermata, come è stato fatto nella specie, sulla scorta degli elementi di prova sopra indicati, estrinseci ed oggettivi.

Inammissibili perchè risolventisi in censure su valutazioni di merito, in suscettibili, come tali, di aver seguito nel presente giudizio di legittimità, sono infine le doglianze concernenti la valutazione di sola equivalenza delle concesse attenuanti generiche e la mancata concessione della sospensione condizionale allo Y., giacchè la motivazione della impugnata sentenza si sottrae ad ogni sindacato per avere adeguatamente richiamato i precedenti penali di alcuni, e la manifestata inclinazione alla violenza di tutti, quali elementi sicuramente rilevanti ex art. 133, 62 bis, 69 e 163 c.p..

Nè i ricorrenti indicano elementi non considerati in positivo, decisivi ai fini di una diversa valutazione, tale non essendo l’incesuratezza di Y. in relazione al quale la prognosi negativa formulata dalla Corte territoriale trova conforto nelle evidenziate specifiche condizioni anche di luogo in cui era verificato il fatto.

Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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