T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 18-07-2011, n. 6413 Annullamento dell’atto in sede giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato il 15 dicembre 2009 e depositato il 5 gennaio 2010 il signor S.F. impugna, chiedendone l’annullamento, il provvedimento con il quale è stato dichiarato inidoneo al servizio di polizia per carenza dei requisiti fisici previsti dal DM n. 198 del 2003, dalla competente Commissione per l’accertamento dei requisiti psicofisici.

Con Ordinanza collegiale istruttoria n. 183 del 2010 questa Sezione ha disposto il rinnovamento della visita medica da effettuarsi ad opera di una Commissione medica in composizione diversa da quella che ha pronunciato il giudizio negativo impugnato.

Sottoposto ai nuovi accertamenti medici, secondo quanto riferisce nella sua relazione il resistente Ministero, è stata riscontrata l’assenza della diagnosticata "discromatopsia" ed è stato dichiarato idoneo al servizio di Polizia.

Il ricorrente è stato quindi convocato per la frequenza al 182° corso di formazione.

Alla luce di quanto esposto il Collegio, esaminata la censura di eccesso di potere per errore nei presupposti, illogicità e irragionevolezza la ritiene fondata secondo quanto dimostra l’accertamento medico effettuato in esecuzione dell’Ordinanza istruttoria sopra richiamata ed accoglie il ricorso.

Le spese di lite vengono liquidate in Euro 1.500,00 di cui Euro 500 per spese di giustizia e poste a carico dell’Amministrazione soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter)

Accoglie il ricorso proposto dal signor F.S., meglio specificato in epigrafe e per l’effetto annulla gli atti impugnati.

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite così come liquidate in motivazione in favore del ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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