Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 15-03-2011) 13-07-2011, n. 27428 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Catania con sua ordinanza resa in sede di riesame e in esito all’udienza camerale del 22/11/2010, ha confermato la ordinanza impugnata che aveva applicato in data 2/11/2010 a V. G., indagato per furto aggravato denunziato il 9/5/2007, la custodia cautelare in carcere.

Il V. propone ricorso per cassazione avverso la ordinanza fin qui menzionata per ottenerne l’annullamento.

All’udienza camerale del 15/3/2011 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.

Motivi della decisione

Parte ricorrente denunzia:

illogicità della motivazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione al trascurato decorso del tempo che ha interposto tra la data del fatto addebitato e la emissione della ordinanza cautelare uno spazio tale (oltre tre anni) da eliminare ogni attualità delle esigenze cautelari. La motivazione in concreto articolata avrebbe ignorato la mancanza di attualità della pericolosità dell’indagato e il complessivo affievolimento delle esigenze cautelari, così omettendo ogni motivazione anche in ordine alla adeguatezza della applicazione di misure meno afflittive.

Osserva questa Corte che la attualità e l’importanza delle esigenze cautelari è affidata, nel provvedimento del riesame, alla esistenza di gravi indizi di colpevolezza scaturiti dalle indagini svolte su una impronta papillare rinvenuta sul vetro infranto per entrare nella casa, poi corroborati dalla ammissione dei fatti contestati in sede di interrogatorio davanti al Gip, dalla particolare gravita del fatto costituito dall’accesso, per un furto in abitazione, mediante effrazione e dalla contiguità temporale tra il reato per cui è causa e fatti di rapina in concorso e porto d’armi commessi nel marzo e nel maggio 2007. L’ordinanza di applicazione di misura cautelare è stata adottata dal Gip il 2/11/2010 e dunque il ricorso è anzitutto generico laddove misura la distanza temporale tra data del fatto e applicazione della misura, senza specificare il tempo della raggiunta certezza della responsabilità dell’odierno ricorrente. Si tratta alla evidenza di una dimensione temporale interna al procedimento, che può affievolire a sua volta la rilevanza pur fondamentale, del tempo trascorso dalla commissione del fatto. Ma il dato della distanza cronologica dalla commissione del fatto-reato è uno solo degli elementi che integrano la concretezza e l’attualità delle esigenze cautelari (Cass. Pen. sez. 1 22/3/2005 n. 11518), e qui bene la motivazione impugnata ha dato spazio ad un imponente quadro complessivo che indipendentemente dal decorso di un triennio conserva la attualità e la cogenza delle esigenze cautelari, delle quali il provvedimento impugnato ha ben motivatamente rimarcato la rilevanza capace di conservarsi nel tempo.

Il provvedimento impugnato all’esito della descrizione della rilevanza dei fatti e della formulazione di un giudizio prognostico di reiterazione commisurato su quella rilevanza, ha motivato in ordine alla necessità della misura carceraria come unica idonea a soddisfare le esigenze cautelari e con una tale comparazione assoluta che ha affermato anche l’assenza di capacità di autocontrollo dell’imputato, ha escluso la utilizzabilità di misure cautelari meno afflittive.

Il ricorso è in conclusione infondato in ogni sua parte e deve essere rigettato. Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.

Devono essere compiuti a cura della cancelleria gli adempimenti prescritti dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter in considerazione dello stato di detenzione del ricorrente risultante dagli atti.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell’istituto Penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito nell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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