T.A.R. Puglia Lecce Sez. I, Sent., 18-07-2011, n. 1372 Impugnativa in sede giurisdizionale

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Svolgimento del processo

La ricorrente, in possesso di idoneità all’insegnamento nella scuola elementare e di idoneità all’insegnamento della lingua inglese, ha impugnato le operazioni di nomina a tempo indeterminato del personale della scuola effettuate dal Provveditore agli studi di Brindisi laddove i posti di lingua inglese vengono ricoperti da aspiranti privi dell’idoneità a tale insegnamento e, in subordine, le operazioni di nomina a tempo determinato effettuate dal provveditore.

Le Amministrazioni si sono costituite il 7 gennaio 2000.

Con ordinanza n. 2280 del 9 febbraio 2000 è stata accolta la domanda cautelare; con ricorso dell’11 aprile 2000 la ricorrente ha chiesto l’esecuzione della detta ordinanza. Il ricorso per l’esecuzione è stato accolto con ordinanza n. 1046/2000.

Il Provveditore, con provvedimento del 3 luglio 2000, ha dato esecuzione all’ordinanza n. 2280/2000.

Le Amministrazioni e la ricorrente hanno depositato ulteriori memorie rispettivamente il 14 aprile 2011 e il 25 maggio 2011.

Nella pubblica udienza del 16 giugno 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

È da premettere che nel caso in esame sussiste la giurisdizione di questo Tribunale.

La giurisprudenza ha precisato che "Alla luce dell’art. 63 comma 45, d.lg. 30 marzo 2001 n. 165, che mantiene ferma la giurisdizione del giudice amministrativo in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle P.A., rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia che ha per oggetto la formazione della graduatoria degli insegnanti delle scuole secondarie prevista dalla l. 3 maggio 1999 n. 124. Tali atti sono, infatti, caratterizzati da concorsualità, insita nella valutazione dei titoli e nell’assegnazione della posizione utile per aspirare alla costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A., sia esso di durata temporanea (incarico), sia esso a tempo indeterminato (immissione in ruolo); gli atti in questione hanno pertanto carattere autonomo, presentano natura selettiva e risultano finalizzati ad una formalizzazione, che precede la costituzione del rapporto di lavoro con la P.A., con conseguente sussistenza della giurisdizione amministrativa." (Cons. St., sez. VI, 17 gennaio 2011, n. 228).

Nel merito il ricorso è fondato.

L’art. 522, comma 9, del d.l. 297/1994, prevede espressamente che "I candidati che nei concorsi per esami e titoli per l’accesso all’insegnamento nella scuola elementare siano stati inclusi nella graduatoria di merito ed abbiano superato la prova facoltativa di accertamento della conoscenza di una o più lingue straniere hanno titolo alla precedenza nel conferimento delle supplenze sui posti i cui titolari provvedono all’insegnamento di una corrispondente lingua straniera", attribuendo così la precedenza agli insegnanti di lingua inglese inclusi nella specifica graduatoria.

Contenendo la norma un principio di carattere generale,finalizzato alla adeguatezza dell’insegnamento della lingua straniera,lo stesso va osservato anche per le assunzioni a tempo determinato,come per le supplenze.

Pertanto, si deve ritenere che le supplenze debbano essere conferite attribuendo la precedenza prevista in favore dei concorrenti idonei all’insegnamento della lingua inglese.

In conclusione il ricorso deve essere accolto. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2011 con l’intervento dei magistrati:

Antonio Cavallari, Presidente

Carlo Dibello, Primo Referendario

Claudia Lattanzi, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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