Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 15-03-2011) 13-07-2011, n. 27427

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza resa ex art. 444 c.p.p., all’udienza del giorno 8/7/2010, il Gip presso il Tribunale di Ferrara ha applicato a Z. J. la pena concordata tra le parti a fronte del reato di cui all’art. 81 cpv. c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 a lui contestato. L’imputato Z. ha proposto ricorso per cassazione per ottenere l’annullamento del provvedimento appena sopra menzionato.

All’udienza camerale del 15/3/2011 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.

Motivi della decisione

Parte ricorrente denunzia:

violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), per non aver la sentenza impugnata esercitato il potere di statuire la sospensione condizionale della pena.

Questa Corte rileva che secondo il verbale di udienza del giorno 8/7/2010, con nota manoscritta sostitutiva di clausola prestampata, l’accordo assentito dal PM e recepito dal Gip nella sua sentenza, espressamente escludeva la subordinazione dell’accordo medesimo all’applicazione della sospensione di pena.

Osserva questa Corte che la particolare orditura del procedimento ex art. 444 affida alla determinazione consensuale delle parti ogni soluzione, idonea a concludere il processo, semprechè essa appartenga all’area della disponibilità delle parti medesime in ordine al processo penale, della controversia.

Il potere di subordinare la proposta di accordo alla concessione della sospensione condizionale della pena è espressamente regolato dall’art. 444 c.p.p., comma 3.

Ove la parte non abbia esercitato tale potere, o, come nel caso che ne occupa, abbia escluso la sospensione condizionale, non spetta al giudice di statuire di ufficio sulla concedibilità della detta sospensione. In tal caso processuali nonchè al pagamento della somma di Euro 1.500,00 favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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