Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con sentenza resa ex art. 444 c.p.p., il Gip presso il Tribunale di Tolmezzo ha applicato a D.F. la pena concordata tra le parti per la contravvenzione di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b) (concentrazione alcool superiore a 0,80 g/l) accertata il giorno 15/8/2009.
Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Trieste ha proposto ricorso per cassazione per ottenere l’annullamento del provvedimento appena sopra menzionato.
All’udienza camerale del 15/3/2011 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.
Motivi della decisione
Parte ricorrente denunzia:
illegalità della pena, perchè irrogata in misura inferiore al minimo edittale con omissione dell’aumento ex art. 186, comma 2 sexies pur contestato. Osserva la Corte che la sentenza impugnata ha applicato una pena di otto giorni di arresto ed Euro 476,00 di ammenda. Per un verso non è revocata in dubbio la corrispondenza della pena applicata a quella concordata tra le parti, per altro verso tale pena non è illegale perchè è il risultato della applicazione, sulla corretta pena base, di un aumento di pena ex art. 186 C.d.S., comma 2 sexies e della successiva riduzione per il rito.
Il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
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