Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 18-02-2011) 13-07-2011, n. 27465 Sequestro

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Avverso l’ordinanza 18/11/2010 del Gip del Tribunale di Latina, che rigettava l’opposizione proposta da C.A., indagato in ordine al reato di cui all’art. 367 c.p., avverso il decreto 18/1/2010 del P.M., che aveva rigettato la richiesta di restituzione dei beni sottoposti, in data 20/11/2009, a sequestro probatorio (moto Ducati asseritamente rubata e pezzi della stessa rinvenuti in casa dell’indagato), ricorre per cassazione, tramite il proprio difensore, l’indagato, denunciando il vizio di motivazione sotto ìl profilo che la protrazione per così lungo tempo del vincolo d’indisponibilità dei beni non trovava alcuna plausibile giustificazione.

2. Il ricorso è inammissibile.

E’ pur vero che l’ordinanza del Gip che, a norma dell’art. 263 c.p.p., comma 1, provvede sull’opposizione avverso il decreto del P.M. di rigetto della richiesta di restituzione delle cose sequestrate, è ricorribile per cassazione per tutti i motivi indicati dall’art. 606 c.p.p., comma 1, (Sez. U. sentenza il 9857 del 30/10/2008, dep. 4/3/2009, imp. Manesi), ma, nel caso in esame, la doglianza articolata dal ricorrente, incentrata sostanzialmente sul vizio di motivazione, si risolve in una non consentita censura in fatto all’iter argomentativo su cui riposa il provvedimento in verifica, che da conto delle esigenze probatorie che giustificano, ancora allo stato, il mantenimento del vincolo d’indisponibilità. 3. Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non si ritiene di condannare il ricorrente anche alla sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi profili di colpa in capo al predetto, limitatosi a sottolineare il dato oggettivo della protrazione da lungo tempo degli effetti del sequestro probatorio, finalizzato esclusivamente all’accertamento, non particolarmente complesso, dell’ipotizzata simulazione di reato ascrittagli.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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