Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 02-02-2011) 13-07-2011, n. 27462

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Tribunale di Genova, con ordinanza 4/11/2010, decidendo in sede di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., confermava la misura cautelare della custodia in carcere adottata, il 16 ottobre precedente, dal Gip dello stesso Tribunale nei confronti di S. G., indagato in ordine al reato di cui agli artt. 110, 81 e 337 c.p. e art. 339 c.p., comma 2, per avere concorso con numerosi altri tifosi serbi a porre in essere ripetuti atti di violenza e di minaccia nei confronti di agenti della Polizia di Stato, nel mentre costoro, la sera del (OMISSIS), nell’esercizio delle loro funzioni istituzionali, gestivano e controllavano le operazioni di evacuazione dei tifosi dall’impianto sportivo dove, poco prima, a causa dei disordini verificatisi, era stata sospesa la partita di calcio Italia- Serbia e per essersi successivamente opposto ai poliziotti che tentavano di fermarlo.

Il Giudice del riesame riteneva acquisito a carico dell’indagato un consistente quadro di gravità indiziaria, integrato dalle annotazioni, dalle relazioni di servizio dei verbalizzanti, dalle videoriprese e dalle foto scattate, che lo ritraevano insieme ad altre numerose persone nel mentre si rendevano protagonisti di aggressioni e scontri con le Forze di Polizia, dalla tenace resistenza opposta dallo S. anche nel momento in cui veniva fermato dalla Polizia; precisava che la valenza indiziaria di tali emergenze non era smentita dalle dichiarazioni a discarico rese da un connazionale dell’indagato; riteneva, infine, che la cautela personale di maggior rigore era imposta dall’esigenza di scongiurare il pericolo di reiterazione del reato, pericolo desumibile dalla gravità e dalle modalità, particolarmente allarmanti, dei fatti di cui l’indagato si era reso protagonista.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, deducendo il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza sia dei gravi indizi di colpevolezza che delle esigenze cautelari.

3. Il ricorso è inammissibile.

L’ordinanza impugnata, facendo buon governo della legge penale, riposa su un apparato argomentativo che, come si evince da quanto innanzi sintetizzato, da conto, in maniera adeguata e logica, delle ragioni che giustificano la conclusione alla quale perviene. Le doglianze articolate in ricorso, evocando -peraltro genericamente- un asserito travisamento delle risultanze procedimentali, smentito da quanto riferito nel rapporto redatto dall’agente F. (cfr. ordinanza genetica), si risolvono in non consentite censure in fatto alla valutazione che della vicenda opera il Tribunale del riesame e non possono trovare spazio in questa sede.

4. Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della somma, che stimasi equa, di Euro 1.000,00.

Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, la cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1ter.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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