Cons. Stato Sez. III, Sent., 19-07-2011, n. 4363 Finanza regionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. S. s.a.s.di P. V. (di seguito S.), con atto notificato il 29 settembre 2009 e depositato il 30 settembre 2009, ha proposto appello, con istanza di sospensione, per l’annullamento delle sentenza semplificata n. 20203 del 19 novembre 2008, depositata il 26 novembre 2008, con cui il Tribunale amministrativo regionale della Campania – Napoli – Sezione I ha respinto il ricorso proposto avverso la nota dell’A.S.L. Caserta 2 n. 559 del 28 maggio 2008, recante la restituzione di fattura per l’erogazione di prestazioni di fisiokinesiterapia (F.K.T.) non essendo la struttura accreditata al riguardo.

Il T.A.R. ha ritenuto che "l’invocato principio di identità di branca non esclude la necessità del possesso dei necessari requisiti formali e sostanziali per l’erogazione delle prestazioni un tempo tipologicamente estranee a quelle oggetto di originario convenzionamento (T.A.R. Campania, Napoli 11 luglio 2008, n. 8720)", precisando che la "ricorrente si è limitata a depositare un attestato del Distretto Sanitario n. 34 dell’11 ottobre 2004 concernente il suo provvisorio accreditamento per la branca di diagnostica per immagini e terapia fisica, oltre alle autorizzazioni sanitarie rilasciate dal comune di Aversa, laddove negli atti di causa il medesimo Distretto sanitario ha disconosciuto il possesso dei requisiti per poter estendere in concreto l’oggetto dell’originario accreditamento".

2. S., con appello in epigrafe, ripropone la questione già all’esame in primo grado ribadendo che la sua struttura, già accreditata provvisoriamente con il Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) per la branca di terapia fisica, è in possesso di tutti i requisiti strutturali, organizzativi e di personale richiesti dalla legislazione regionale (Deliberazioni G.R.C. n. 377 – 378 – 1874/1998 e n. 7301/2001) e nazionale (decreto Ministero Sanità 22 luglio 2006; d.lgs. n. 502/92 e legge n. 724/94) per l’erogazione di prestazioni di fisiokinesiterapia, in quanto ricomprese, a suo avviso, nella branca di terapia fisica, per la quale la sua struttura era già provvisoriamente accreditata con il S.S.N. e quindi nel correlativo nomenclatore tariffario alla lettera A.

Per di più la struttura ha conseguito dal comune di Aversa l’autorizzazione sanitaria n. 278 del 26 novembre 2007 a esercitare anche l’attività di F.K.T..

3. Con memorie depositate in occasione della camera di consiglio della V Sezione del 23 ottobre 2009, la Regione Campania e il Commissario straordinario della A.S.L. Caserta (già A.S.L. Caserta 2) si sono costituite, puntualizzando che la normativa richiamata dall’appellante non abilitava lo stesso a erogare prestazioni di F.K.T. a carico del S.S.N. per le quali la struttura non era neanche accreditata provvisoriamente a seguito dell’accordo contrattuale prescritto dalla normativa.

In particolare si richiama la deliberazione di G.R.G. n. 377/1998, nella quale è previsto che " in attesa del prossimo completamento di tale sistema normativo teso all’accreditamento definitivo le strutture provvisoriamente accreditate possono erogare tutte le prestazioni che risultino comprese nel nomenclatore tariffario, purchè riferite alla branca per cui risultino accreditate ai sensi della legge 724/1994 e conseguenti delibere della G.R. n. 9707 del 29 dicembre 1994, n. 6757/96 e n. 9266/97".

Si soggiunge che il rinvio contenuto alle convenzioni preesistenti si riferisce quindi alle sole prestazioni nel tariffario vigente al momento della convenzione, laddove per poter estendere l’oggetto dell’originario accreditamento sono sempre indispensabili un’ulteriore e specifica determinazione amministrativa ed il rilascio di un nuovo titolo, come peraltro confermato dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato – V Sezione n. 910 e 1112/2003; T.A.R. Campania – Salerno – Sezione I n. 200/2005; 377 e 378/1998).

Infine, la citata autorizzazione sanitaria comunale, secondo quanto riferito dalla RegioneA.S.L., autorizza l’erogazione delle prestazioni di F.K.T. nella sede di via S. D’Acquisto n. 124, mentre l’attività di terapia fisica veniva svolta in altra sede situata in via A. Garofalo n. 10.

4. L’appellante ha depositato memoria datata 7 maggio 2001, con la quale ha sintetizzato i motivi di ricorso.

5. La causa, già rinviata all’esame di merito dalla V Sezione nella camera di consiglio del 23 ottobre 2009, all’udienza pubblica del 10 giugno 2011, presenti le parti, relatore il consigliere Stelo è stata trattenuta in decisione.

6.1 L’appello è infondato e va respinto, confermando la sentenza impugnata e la sintetica motivazione a sostegno.

6.2. Come sostenuto dalle parti resistenti, la normativa regionale e nazionale, pure richiamata dalla S., in effetti, contrariamente alle asserzioni dell’appellante, è chiara nell’intendimento di conservare l’attività precedentemente esercitata in accreditamento provvisorio e di proseguire i rapporti tra l’amministrazione sanitaria e i soggetti privati già convenzionati, in attesa della concessione dell’accreditamento istituzionale e della stipula dei relativi accordi contrattuali.

Ne consegue la preclusione all’automatica operatività delle modifiche dei tariffari e dei nomenclatori intervenute successivamente al convenzionamento, posto che si richiede, per l’esercizio di prestazioni non contemplate nelle preesistenti convenzioni, una nuova specifica e autonoma valutazione da parte della Regione relativa al fabbisogno assistenziale, al volume dell’attività erogabile, alla programmazione regionale sanitaria in atto e al bacino di utenza della A.S.L. competente, al concreto accertamento del possesso dei requisiti strutturali, agli oneri finanziari sostenibili per gli effetti sul fondo sanitario regionale.

6.3. Nei sensi suesposti si esprime la citata sentenza della V Sezione del Consiglio n. 910/2003, che si è pronunciata per l’appunto proprio per analoga fattispecie afferente a prestazioni fisiokinesiterapiche richieste alla A.S.L. Salerno 1.

La S. non adduce invero elementi e dati tali da discostarsi dall’orientamento del T.A.R. Campania e della V Sezione, e non rileva (ai fini dell’oggetto della presente controversia), come sottolineato dalla A.S.L. di Caserta e sostanzialmente anche dal T.A.R. stesso, il conseguimento dell’autorizzazione sanitaria comunale n. 278/2007 per l’esercizio dell’attività di F.K.T. in altra sede.

7. Per le considerazioni che precedono l’appello è infondato e va respinto.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio,liquidate in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento), più i.v.a. e c.p.a. come per legge, a favore di ciascuna delle controparti distintamente costituite (Regione Campania e A.S.L. Caserta).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nell’udienza pubblica del giorno 10 giugno 2011 con l’intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Salvatore Cacace, Consigliere

Vittorio Stelo, Consigliere, Estensore

Angelica Dell’Utri, Consigliere

Hadrian Simonetti, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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