Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 02-02-2011) 13-07-2011, n. 27461

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Avverso l’ ordinanza 23/9/2010 del Tribunale di Bari che, decidendo in sede di riesame ex art. 324 c.p.p., confermava il decreto di sequestro preventivo adottato, il 29 luglio precedente, dal Gip dello stesso Tribunale nell’ambito del procedimento penale a carico di S.S., indagato – tra l’altro – in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv. e 110 c.p. e art. 353 c.p., commi 1 e 2, ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l’imputato, lamentando la violazione della legge penale con riferimento alla ritenuta sussistenza sia dei fumus commissi delicti che del periculum in mora.

2. Il ricorrente, con dichiarazione in data 31/1/2011 da lui sottoscritta, ha rinunciato all’impugnazione, che deve, pertanto, essere dichiarata inammissibile. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della somma, che stimasi equa, di Euro 300,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 300,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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