Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 30-11-2011, n. 25385 Licenziamento per riduzione del personale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I.C. impugnava il recesso intimatogli dalla Swiss International Air Lines il 6-11-2003 in esito ad una procedura di licenziamento collettivo assumendo che era stata violata la procedura prevista dalla L. n. 223 del 1991.

Si costituiva la società deducendo la legittimità del recesso sussistendo i requisiti sia sostanziali che procedurali.

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Roma, con sentenza del 15-4- 2005. rigettava la domanda.

L’ I. interponeva appello e la società appellata resisteva al gravame.

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza depositata il 17-11-2008, rigettava l’appello e compensava le spese.

In sintesi la Corte territoriale affermava che il sindacato era stato "ampiamente messo in condizione di valutare la situazione aziendale e di negoziare eventuali soluzioni alternative al recesso" e, per quanto riguardava la dedotta "mancata puntuale indicazione delle modalità di applicazione dei criteri di scelta", rilevava che tra le parti sociali era stata "convenuta l’applicabilità dei criteri di legge in concorso tra loro" e che la società aveva documentato che questo principio era stato "applicato nei fatti" puntualmente, mentre il relativo motivo di appello risultava del tutto generico.

Per la cassazione di tale sentenza l’ I. ha proposto ricorso con due motivi.

La Swiss International Air Lines Ltd ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto il secondo motivo di appello, riguardante la "mancata puntuale indicazione delle modalità di applicazione dei criteri di scelta", con il primo motivo, denunciando violazione della L. n. 223 del 1991, art.5, commi 1 e 3 in relazione all’art. 4, commi 9 e 12 della stessa Legge e alla L. n. 604 del 1966, art. 5 il ricorrente, premesso che "la sanzione dell’inefficacia è comminata dalla legge già solo per la omissione delle prescritte comunicazioni, che non possono ritenersi tali laddove non prevedano i criteri di comparazione", lamenta che "incredibilmente", invece, la sentenza impugnata asserisce che la società appellata avrebbe documentato come il principio convenuto tra le parti sociali (dei criteri di legge in concorso tra loro) "sia stato applicato nei fatti", così, in sostanza, consentendo che "la prova della esatta applicazione dei criteri sia data in corso di causa, a prescindere dalla insufficienza della comunicazione alla Commissione Regionale".

Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia insufficiente motivazione in ordine alla specificazione dei criteri di comparazione adottati nel licenziamento collettivo, evidenziando che "la sentenza impugnata ha deciso la causa sulla scorta di una tabella, depositata nei documenti di controparte, e non comunicata alla Commissione Regionale" (nella quale si evince soltanto che il ricorrente ha avuto tre punti per carichi di famiglia, due punti per anzianità di servizio e zero punti per esigenze tecnico-produttive), laddove, invece, la Corte di merito "avrebbe dovuto verificare la previsione di criteri astratti fissati dall’imprenditore, in attuazione dell’accordo sindacale, verificare la concreta posizione del ricorrente, constatare, infine le ragioni per le quali la posizione professionale del ricorrente fosse del tutto eccedentaria".

Preliminarmente osserva il Collegio che le eccezioni di inammissibilità avanzate dalla controricorrente risultano infondate.

Alcun giudicato, infatti, si è formato sul punto, nel giudizio di merito, avendo l’ I. con l’appello riproposto anche la questione della "mancata puntuale indicazione delle modalità di applicazione dei criteri di scelta", ribadendo espressamente la mancanza nella fattispecie delle "condizioni previste dalla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9".

Il quesito, poi, formulato riguardo al primo motivo, risulta sufficientemente idoneo a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie (v. Cass. S.U. 30-10-2008 n. 26020) e ad integrare una sintesi logico-giuridica della questione specifica sollevata con il relativo motivo (cfr.

Cass. 7-4-2009 n. 8463). Parimenti, la sintesi espressa in relazione al secondo motivo risulta "evidente ed autonoma" (v. Cass. 30-12-2009 n. 27680, Cass. 7-4-2008 n. 8897, Cass. S.U. 1-10-2007 n. 20603, Cass. 18-7-2007 n. 16002) e sufficientemente idonea a circoscrivere il limiti del vizio di motivazione denunciato (v. Cass. S.U. 1-10- 2007 n. 20603, Cass. 20-2-2008 4309).

Esaminando, poi, entrambi i motivi congiuntamente, per la loro evidente connessione, il Collegio ne rileva la fondatezza.

In base ai principi più volte affermati da questa Corte e che vanno qui ribaditi, "nella materia dei licenziamenti regolati dalla L. 23 luglio 1991, n. 223, la comunicazione di cui all’art. 4 comma 9, che fa obbligo di indicare "puntualmente" le modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, è finalizzata a consentire ai lavoratori interessati, alle organizzazioni sindacali e agli organi amministrativi di controllare la correttezza dell’operazione e la rispondenza agli accordi raggiunti. A tal fine non è sufficiente la trasmissione dell’elenco dei lavoratori licenziati e la comunicazione dei criteri di scelta concordati con le organizzazioni sindacali, nè la predisposizione di un meccanismo di applicazione in via successiva dei vari criteri, poichè vi è necessità di controllare se tutti i dipendenti in possesso dei requisiti previsti siano stati inseriti nella categoria da scrutinare e, in secondo luogo, nel caso in cui i dipendenti siano in numero superiore ai previsti licenziamenti, se siano stati correttamente applicati i criteri di valutazione comparativa per la individuazione dei dipendenti da licenziare (v. Cass. 8-11-2003 n. 16805, cfr. Cass. 29-12-2004 n. 24116, Cass. 11-4-2003 n. 5770, Cass. 8-1-2003 n. 86, nonchè da ultimo Cass. 16-2-2010 n. 3603), In particolare, come pure è stato affermato, "per valutare compiutamente la presenza dei caratteri di certezza e trasparenza, cui deve rispondere la comunicazione prevista dalla L. n. 223 del 1991, art. 4 – ai fini di garantire al singolo lavoratore la conoscibilità e la razionalità delle scelte operate dal datore di lavoro – bisogna tener conto anche dell’ambito applicativo dei criteri di scelta di riduzione del personale, e più precisamente delle modalità attraverso le quali deve attuarsi la riorganizzazione aziendale e la specifica area della struttura imprenditoriale interessata – sulla base degli accordi sindacali – da detta ristrutturazione nonchè delle categorie dei dipendenti che – sempre a seguito di preventivi accordi tra le parti sociali -risultino destinatane della messa in mobilità o della riduzione di personale" (v. Cass. 19-5-2006 n. 11886).

In sostanza, quindi, come questa Corte ha ulteriormente precisato, la comunicazione L. n. 223 del 1991, ex art. 4, comma 9, "deve essere specifica e dare pienamente conto dei criteri effettivamente e concretamente seguiti" (v. Cass. 28-10-2009 n. 22825).

Orbene nella fattispecie, sul punto, la sentenza impugnata si è limitata ad affermare che, essendo stata convenuta dalle parti sociali l’applicabilità dei criteri di legge in concorso tra loro, "la società ha documentato (v. il prospetto prodotto di comparazione delle posizioni dei lavoratori interessati) come questo principio sia stato applicato nei fatti attraverso l’attribuzione di un punteggio per anzianità, per carichi familiari e per esigenze tecnico- produttive che nel caso dell’appellante sono state ulteriormente ricostruite con allegazioni specifiche e puntuali".

Peraltro la Corte territoriale ha aggiunto che le dette allegazioni non sono state smentite dall’appellante, non avendo la stessa "mostrato in che modo tali criteri siano stati violati o l’irrazionalità delle scelte compiute che invece risultano motivate e – in assenza di una ricostruzione alternativa – coerenti con quanto è emerso nel presente giudizio". in tal modo, la Corte di merito ha disatteso i principi sopra richiamati, argomentando peraltro con evidente salto logico, in quanto ha fondato la sussistenza (nella comunicazione in oggetto) della "puntuale indicazione delle modalità di applicazione dei criteri di scelta" convenuti, sulla ritenuta successiva "applicazione nei fatti" di tali criteri, che sarebbe emersa alla luce della ricostruzione offerta in giudizio dalla società in base alla documentazione prodotta, stante anche la mancanza, nella specie, di una ricostruzione alternativa da parte del lavoratore, laddove, invece, la specificità della ricostruzione della applicazione dei criteri di scelta doveva necessariamente trasparire dalla comunicazione stessa, che costituiva il presupposto indefettibile per qualsiasi verifica successiva.

Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla stessa Corte d’Appello di Roma in diversa composizione, la quale provvederà attenendosi ai principi sopra richiamati e statuirà anche sulle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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