Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 02-02-2011) 13-07-2011, n. 27451

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza 24/3/2010, confermava la decisione 21/7/2005 del Tribunale di Belluno – Sezione di Pieve di Cadore -, che aveva assolto D.V.P. dal reato di cui all’art. 392 cod. pen. (capo a), perchè il fatto non sussiste, dal reato di cui agli artt. 81 cpv. e 635 cod. pen. (capo b), con riferimento al taglio di una pianta, per non avere commesso il fatto, e, con riferimento alla rimozione di una rete di recinzione, perchè il fatto non costituisce reato, dal reato di cui all’art. 614 c.p. e art. 61 c.p., n. 2 (capo c), perchè il fatto non sussiste, dal reato di cui all’art. 595 cod. pen. (capo d), meglio qualificato come violazione dell’art. 594 cod. pen., in quanto non punibile per l’esimente della provocazione, ed aveva condannato la querelante D.V.M.M., ai sensi dell’art. 542 cod. proc. pen., alla rifusione delle spese sostenute dall’imputato.

2. Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore munito di procura speciale, la querelante D.V.M.M., costituita parte civile, lamentando il vizio di motivazione, l’inosservanza e/o l’erronea applicazione della legge penale con riferimento alla disposta condanna, pur in mancanza dei relativi presupposti, al pagamento delle spese di difesa in favore dell’imputato, quanto ai capi d’imputazione sub a), b) prima parte, e c), nonchè in relazione, ai soli effetti della responsabilità civile, alla pronuncia assolutoria dell’imputato dall’episodio di danneggiamento della rete di recinzione (capo sub b, seconda parte) e dal reato di cui al capo d).

3. Il ricorso è in parte fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito precisati, mentre va rigettato nel resto.

3.1 La condanna della querelante alle spese, in caso di assoluzione dell’imputato per insussistenza del fatto o per non averlo egli commesso, deve essere preceduta dall’accertamento e, quindi, da un motivato giudizio sull’esistenza dell’elemento della colpa nell’esercizio del diritto di querela, ciò alla luce della lettura che dell’art. 427 cod. proc. pen., espressamente richiamato dall’art. 542 c.p.p., deve essere data dopo gli interventi della Corte Costituzionale con le sentenze n. 180 e n. 423 rispettivamente del 21 aprile e del 3 dicembre 1993.

Come chiaramente si evince dalla sentenza impugnata, nessun serio dato di fatto sul punto risulta acquisito agli atti a dimostrazione della colpa ascrivibile alla querelante nell’esercizio del diritto di querela. Dalla lettura dell’istanza di punizione, sottoscritta non solo da D.V.M.M. ma anche dalla sorella A. M., emerge – peraltro – l’estrema prudenza delle dichiaranti nell’esporre i fatti lamentati, nel senso che, pur dando atto dei permanenti rapporti conflittuali con il confinante D.V.P., circostanza questa assolutamente pacifica, si erano limitate ad avanzare ragionevoli sospetti sulle responsabilità del predetto, sottolineando contestualmente però di non avere alcuna certezza al riguardo.

Di fronte a questa realtà processuale, non è ravvisatale alcuna colpa di D.V.M.M. nell’esercizio del diritto di querela.

Conseguentemente la sentenza impugnata va annullata senza rinvio nella parte relativa ai capi attinenti alla condanna della predetta a rifondere le spese in favore dell’imputato.

3.2 Le doglianze relative – per i soli effetti connessi alla responsabilità civile – all’assoluzione dell’imputato dall’episodio di danneggiamento della rete di recinzione (capo b, seconda parte) e dal reato sub d) sono inammissibili, in quanto si risolvono in non consentite censure in fatto sull’iter argomentativo su cui riposa la sentenza in verifica, che da conto, in maniera adeguata e logica, delle ragioni che giustificano la conclusione alla quale perviene in ordine ai detti capi.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla rifusione delle spese in favore dell’imputato. Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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