Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 02-02-2011) 13-07-2011, n. 27448

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Corte d’Appello di Trieste, con sentenza 28/2/2008, confermava la decisione 11/3/2004 del Tribunale di Tolmezzo, che aveva condannato a pena ritenuta di giustizia B.A. per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, perchè, il giorno 20/10/2000, nel percorrere la strada (OMISSIS) alla guida della propria autovettura, all’intimazione di "alt" dei Carabinieri, aveva forzato il posto di blocco predisposto, tanto da costringere uno dei militari ad allontanarsi rapidamente dalle sede stradale per evitare di essere investito, e successivamente, vistosi inseguito dall’auto di servizio, ne aveva ostacolato la marcia con pericolose manovre.

Il Giudice distrettuale riteneva che la prova a carico dell’imputato era integrata dalla precisa e attendibile testimonianza dell’appuntato dei CC. N.G..

2. Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l’imputato, deducendo il vizio di motivazione nella ricostruzione dei ratti, la violazione dell’art. 521 c.p.p., l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale sulla ritenuta operatività dell’art. 81 c.p., la prescrizione del reato.

3. Il ricorso, in quanto manifestamente infondato, è inammissibile.

I fatti sono stati ricostruiti sulla base della testimonianza dell’appuntato N. e, pur in parte modificati rispetto a quanto descritto nell’originario capo d’imputazione (si ipotizzava il concorso con altre due persone), sono rimasti sostanzialmente immutati nel loro nucleo essenziale, con riferimento alla posizione dell’imputato e alla condotta a costui addebitata, sicchè impropriamente si denuncia la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza.

L’imputato, con il comportamento tenuto, ha ostacolato o comunque turbato – con più azioni in immediata successione cronologica tra loro e, quindi, esecutive di uno stesso disegno criminoso – l’attività funzionale dei pubblici ufficiali, impegnati nel servizio di controllo sulla strada, sicchè correttamente si è ritenuta l’operatività dell’art. 81 c.p..

Il reato non è prescritto, considerato che, tenuto conto della pena edittale prevista (reclusione fino a cinque anni), il relativo termine, considerato nella sua massima estensione di anni quindici ( art. 157 c.p., comma 1, n. 3, e art. 160 c.p., comma 3, nel testo previgente), non è – ad oggi – ancora interamente decorso. E’ il caso di precisare che non è invocabile, nel caso in esame, il più breve termine di prescrizione previsto, per il reato di cui all’art. 337 c.p., dal nuovo testo dell’art. 157 c.p., comma 1, e art. 161 c.p., comma 2, come sostituiti dalla L. n. 251 del 2005, considerato che, alla data di entrata in vigore di tale legge (L. 8 dicembre 2005), il processo era già pendente in grado di appello ( L. n. 251 del 2005, art. 10, comma 3, nel testo risultante dopo la parziale declaratoria d’incostituzionalità di cui alla sentenza n. 393 del 2006 del Giudice delle leggi).

4. Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della somma, che stimasi equa, di Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *