Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 01-02-2011) 13-07-2011, n. 27460 Misure di prevenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Corte d’Appello di Bari, con decreto 21/10-15/12/2009, confermava quello in data 29/10/2004 del Tribunale di Foggia, che aveva sottoposto R.M. alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s., con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, per la durata di anni due, gli aveva imposto la cauzione di Euro 5.000,00 ed aveva disposto il sequestro e la confisca di beni mobili ed immobili, questi ultimi intestati fittiziamente ai cognati C.G. (appartamento e locali in San Severo) e V. A. (locale sito in San Severo).

La Corte territoriale evidenziava che il proposto, sin dalla giovane età, si era reso protagonista di vari fatti criminosi, il suo percorso delinquenziale non aveva avuto soluzione di continuità, aveva riportato varie condanne irrevocabili per reati molto gravi (rapine, detenzione illegale di armi, lesioni personali, violazione della normativa sugli stupefacenti, estorsione, associazione di tipo mafioso), era stato coinvolto in altri procedimenti (cd. processo "(OMISSIS)") non ancora definiti ed aveva subito condanna in primo grado, era stato già sottoposto alla sorveglianza speciale nel 1992 per la durata di tre anni ed aveva ripetutamente violato le relative prescrizioni, riportando più condanne anche per questi ultimi illeciti, il suo inserimento in un sodalizio mafioso implicava una latente e permanente pericolosità sociale. Quanto alla misura di prevenzione patrimoniale, precisava che l’applicazione della stessa legittimamente era stata sollecitata dal direttore della DIA, a norma del D.L. n. 345 del 1991, art. 2, comma 2 quater e che i beni confiscati erano certamente riconducibili al proposto, che li aveva acquistati con risorse finanziarie di provenienza illecita, intestandoli fittiziamente a propri parenti, così come emerso dalle testimonianze acquisite (in particolare, quella di G. A.) e dal dato oggettivo che tanto il proposto che i suoi cognati V. e C. non disponevano di redditi leciti di entità tale da consentire l’acquisto degli immobili oggetto della misura reale.

2. Hanno proposto ricorso per cassazione il R. e i terzi interessati V. e C..

Il primo lamenta la violazione della legge penale, con riferimento alla L. n. 1423 del 1956, art. 4 e L. n. 575 del 1965, art. 3ter, non essendo stata provata e motivata la sua pericolosità sociale in termini di attualità.

Il secondo deduce la carenza di legittimazione del direttore della DIA a richiedere la misura patrimoniale, la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta intestazione fittizia dell’immobile confiscato, che era invece di sua proprietà, per averlo acquistato con denaro di legittima provenienza.

Il terzo lamenta la preclusione del giudicato, essendo stata la questione implicitamente decisa in senso negativo, con provvedimento 17/2/1994 del Tribunale di Foggia, e comunque l’illegittimità della misura reale adottata, considerato che egli aveva dimostrato di essere l’effettivo proprietario dell’immobile confiscato.

Nell’interesse dei ricorrenti sono state depositate, in data 27/1/2011, memorie difensive, con le quali si ribadiscono i motivi dei rispettivi ricorsi, sollecitandone l’accoglimento.

3. I ricorsi, ai limiti dell’ammissibilità, non sono fondati e devono essere rigettati.

Il decreto impugnato, facendo buon governo della legge penale, da conto, in maniera adeguata e logica, della ragioni che giustificano la conclusione alla quale perviene in relazione sia alla misura di prevenzione personale che a quella reale.

Riassuntivamente deve osservarsi quanto segue:

– la pericolosità sociale del R., come si evince da quanto innanzi sintetizzato, è stata correttamente desunta dal suo intenso percorso criminale, culminato nella condanna definitiva per il reato di cui all’art. 416bis c.p. e proseguito con il coinvolgimento in altra vicenda giudiziaria di estrema gravità (processo "(OMISSIS)"), per la quale il predetto ha riportato condanna in primo grado;

– il direttore della DIA, ai sensi del coordinato disposto del D.L. n. 629 del 1982, art. 1 quinquies e D.L. n. 345 del 1991, art. 2, comma 2 quater, è legittimato a richiedere l’applicazione della misura di prevenzione (Sez. 5 n. 6668 del 23/10/2007, dep. 12/2/2008, Aracri).

– quanto all’intestazione fittizia dei beni immobili di cui si discute e alla loro riconducibilità alla persona del proposto, che ebbe ad acquistarli con risorse finanziarie di provenienza illecita, l’apparato argomentativo del decreto impugnato è diffuso, persuasivo, immune da vizi logici e non è consentito porlo in discussione in questa sede, considerato che il sindacato di legittimità, ai sensi della L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 11, è circoscritto alla sola violazione di legge, ravvisabile, quanto alla motivazione, nella sola mancanza grafica della stessa;

– non è ravvisabile, con riferimento alla misura di prevenzione patrimoniale, la preclusione del giudicato per effetto della decisione 17/2/1994 del Tribunale di Foggia, che, in verità, sulla base degli elementi all’epoca acquisiti, non prese in considerazione la possibilità di sequestro e confisca degli immobili, avendo preliminarmente escluso la pericolosità sociale del proposto.

Le doglianze articolate dai ricorrenti, per lo più assertive e comunque prive di seria consistenza, non pongono, pertanto, in crisi il percorso argomentativo seguito dal decreto di verifica.

4. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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