Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 01-02-2011) 13-07-2011, n. 27447

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Corte d’Appello di Potenza, con sentenza 6/11/2009, confermava la decisione 29/9/2008 del Tribunale di Melfi, che aveva dichiarato R.A., N.A., R.M., R.F. colpevoli di concorso nel reato di resistenza a pubblici ufficiali e il primo anche del reato di ingiuria in danno di più pubblici ufficiali, illeciti commessi in data (OMISSIS), e li aveva condannati, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche alla seconda, al terzo e al quarto imputato, a pena ritenuta rispettivamente di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili.

2. Hanno proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, gli imputati, lamentando la violazione della legge processuale per irrituale notifica del decreto di citazione a giudizio e per non essere stata accolta l’istanza di rinvio del dibattimento d’appello, giustificata da concomitanti e documentati impegni professionali del difensore.

3. Al primo profilo di censura, in quanto articolato in maniera assolutamente generica, non può essere dato alcuno spazio in questa sede.

Infondato è il secondo profilo. La Corte territoriale, invero, ha preso in considerazione l’istanza di rinvio avanzata dal difensore degli imputati e, con vantazione di merito immune da vizi logici, l’ha correttamente disattesa, perchè non comunicata tempestivamente.

Poichè, quanto meno in relazione a questo secondo profilo, il ricorso, pur infondato, non appare inammissibile, la sentenza impugnata deve comunque essere annullata senza rinvio, perchè i reati sono estinti per prescrizione.

Ed invero, avuto riguardo all’epoca a cui risale la consumazione dei reati (17/9/2000) e alla pena edittale per gli stessi prevista, il termine di prescrizione, considerato nella sua massima estensione di anni sette e mesi sei ( art. 157 c.p.p., comma 1, e art. 161 c.p.p., comma 2), a cui va aggiunto l’ulteriore periodo di sospensione di un anno, mesi sette e giorni dodici per rinvii ad istanza degli imputati o del loro difensore, è ~ ad oggi – interamente decorso.

E’ il caso di sottolineare che, per tutte le considerazioni sviluppate nella sentenza impugnata, le quali, in quanto non attinte da specifiche censure, conservano intatta la loro valenza, non ricorrono i presupposti di operatività della norma di cui al capoverso dell’art. 129 c.p.p..

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè i reati sono estinti per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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