T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 19-07-2011, n. 6458 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato l’11 maggio 2005 e depositato il 6 giugno 2005 F.S. e B.A. hanno impugnato la determinazione dirigenziale n. 783 del 13/04/05 con cui il Comune di Roma ha ordinato la demolizione delle opere ivi indicate.

Il Comune di Roma, costituitosi in giudizio con memoria depositata il 17 giugno 2005, ha concluso per il rigetto del ricorso.

All’udienza pubblica del 7 giugno 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

F.S. e B.A. impugnano la determinazione dirigenziale n. 783 del 13/04/05 con cui il Comune di Roma ha ordinato la demolizione dell’opera ivi indicata e consistente in un manufatto in muratura di mq. 22 realizzato previa demolizione di due corpi di fabbrica rispettivamente di mq. 6,00 e mq. 3,00.

F.S. in data 30/03/04 ha presentato domanda prot. n. 53560 di condono edilizio avente ad oggetto l’ampliamento a fini residenziali di una superficie pari a 14 mq..

Con la prima censura i ricorrenti prospettano l’illegittimità del provvedimento impugnato in riferimento al vizio di violazione dell’art. 38 l. n. 47/85 in quanto l’amministrazione avrebbe dovuto valutare la condonabilità dell’abuso prima di emettere il provvedimento di demolizione.

Il motivo è fondato.

Ai sensi dell’art. 38 l. n. 47/85, applicabile al condono edilizio previsto dal decreto legge n. 269/03 in virtù del richiamo operato dall’art. 32 commi 25 e 28 del testo normativo in esame, la presentazione entro il termine previsto dal citato decreto (nella fattispecie il 10 dicembre 2004 secondo quanto stabilito dall’art. 32 d. l. n. 269/03 come modificato dai decreti legge n. 82/04 e 168/04) della domanda di condono, accompagnata dall’attestazione del versamento della somma dovuta a titolo della prima rata dell’oblazione, "sospende il procedimento penale e quello per le sanzioni amministrative".

Ne consegue che quando viene presentata una domanda di condono edilizio, proprio in base al disposto dell’art. 38 l. n. 47/85, l’amministrazione non può emettere un provvedimento sanzionatorio senza avere previamente definito il procedimento scaturente dall’istanza di sanatoria ostandovi i principi di lealtà, coerenza, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, i quali impongono la previa definizione del procedimento di condono prima di assumere iniziative potenzialmente pregiudizievoli per lo stesso esito della sanatoria edilizia (in questo senso TAR Campania – Napoli n. 17238/10; TAR Lazio – Roma n. 5599/10; TAR Puglia – Lecce n. 553/10).

Con riferimento specifico alla fattispecie oggetto di causa dagli atti risulta che in data 30 marzo 2004 F.S. ha presentato al Comune di Roma istanza di condono edilizio per un ampliamento di 14 mq. che, tenendo conto anche dei manufatti preesistenti, coincide con l’opera indicata nella gravata ordinanza di demolizione.

Ne consegue che il provvedimento sanzionatorio risulta adottato in violazione del citato art. 38 l. n. 47/85 in quanto emesso dal Comune di Roma senza avere previamente definito il procedimento scaturito dall’istanza di condono edilizio precedentemente presentata dai ricorrenti.

La fondatezza della censura in esame impone l’accoglimento del ricorso (previa declaratoria – per esigenze di economia processuale – di assorbimento degli ulteriori motivi) e l’annullamento dell’atto impugnato con salvezza degli ulteriori provvedimenti che l’amministrazione riterrà di adottare all’esito della definizione del procedimento scaturito dalla presentazione dell’istanza di condono.

La peculiarità della fattispecie oggetto di causa giustifica, ai sensi degli artt. 26 d. lgs. n. 104/10 e 92 c.p.c., la compensazione delle spese processuali;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione;

2) dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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