T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 19-07-2011, n. 6457 Trasferimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso spedito per la notifica a mezzo posta il 19/02/2010 e depositato il 22/02/2010 D.G.G., O.A., O.I. e A.G., assistenti del Corpo di polizia penitenziaria, hanno impugnato il provvedimento prot. GDAP n. 0473191 – 2009 del 21/12/2009, con cui il Ministero della Giustizia ha annullato il piano di mobilità del 2010 connesso ai corsi n. 160° e 161° relativi al ruolo "agenti – assistenti" di cui alla nota prot. GDAP n. 0337025 – 2009 del 18/09/2009, e l’atto del 03/02/10 di assegnazione del controinteressato presso la Casa Circondariale di Napoli Poggioreale ed hanno, altresì, chiesto la condanna del Ministero della Giustizia a disporre i trasferimenti a domanda in base al piano di mobilità del 18/09/09, sulla base degli originari criteri e della graduatoria dell’interpello nazionale, tenendo, altresì, conto delle revoche, e al risarcimento dei danni cagionati in conseguenza del ritardo nelle assegnazioni alle sedi richieste.

Il Ministero della Giustizia, costituitosi in giudizio con memoria depositata il 4 marzo 2010, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Il controinteressato Colurci Salvatore, benché ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.

Con ordinanza n. 683/2010 del 22 aprile 2010 il Tribunale ha ordinato il deposito della documentazione ivi indicata.

Con ordinanza n. 2666/2010 del 17 giugno 2010 il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare proposta dai ricorrenti.

All’udienza pubblica del 21 giugno 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita accoglimento secondo quanto in prosieguo specificato.

D.G.G., O.A., O.I. e A.G., assistenti del Corpo di polizia penitenziaria, impugnano il provvedimento prot. GDAP n. 0473191 – 2009 del 21/12/2009, con cui il Ministero della Giustizia ha annullato il piano di mobilità del 2010 connesso ai corsi n. 160° e 161° relativi al ruolo "agenti – assistenti" di cui alla nota prot. GDAP n. 0337025 – 2009 del 18/09/2009, e l’atto di assegnazione del controinteressato presso la Casa Circondariale di Napoli Poggioreale e chiedono, altresì, la condanna del Ministero della Giustizia a disporre i trasferimenti a domanda relativi ai ricorrenti in base al piano di mobilità del 18/09/09, sulla base degli originari criteri e della graduatoria dell’interpello nazionale e tenendo conto delle revoche, e al risarcimento dei danni cagionati in conseguenza del ritardo nelle assegnazioni.

La domanda di annullamento del provvedimento del 21/12/09, nei limiti di quanto d’interesse dei ricorrenti (ovvero nella parte in cui espunge le sedi di Napoli Poggioreale e Sulmona originariamente previste per la mobilità dall’atto del 18/09/09), è fondata e merita accoglimento in relazione ai prospettati vizi di eccesso di potere per illogicità, difetto d’istruttoria e di motivazione.

Dall’esame degli atti risulta che l’amministrazione con nota prot. GDAP 0337025 – 2009 del 18/09/09 ha individuato gli organici delle sedi da assegnare ai corsi 160° e 161°, previo espletamento delle procedure di mobilità ordinaria, nell’ambito delle quali figurano 20 posti presso la Casa Circondariale di Napoli Poggioreale e 5 posti presso la Casa di Reclusione di Sulmona.

Con successiva nota prot. n. GDAP 0410795 – 2009 del 09/11/09 il Ministero ha riaperto i termini per formulare eventuali istanze di revoca delle domande di trasferimento già avanzate nell’ambito delle procedure di mobilità ordinarie in corso manifestando, in quella sede, la necessità del rispetto del termine del 10 dicembre 2009 al fine di consentire la tempestiva assegnazione delle sedi agli allievi del 160° corso.

Con la nota prot. n. GDAP 0473191 – 2009 del 21/12/2009 (impugnata in giudizio) il Ministero ha, infine, modificato il piano di mobilità espungendo dallo stesso le sedi di Napoli Poggioreale e Sulmona.

Tale ultimo provvedimento si presenta assolutamente immotivato e ingiustificatamente penalizzante per le aspettative dei ricorrenti.

Infatti, nella fattispecie l’amministrazione, in ossequio al disposto dell’art. 3 l. n. 241/90, avrebbe dovuto specificare le ragioni per cui, a distanza di pochissimo tempo, ha modificato in maniera così incisiva le sedi da assegnare nell’ambito delle procedure di mobilità.

L’onere motivazionale è nella fattispecie reso più pregnante dall’affidamento nutrito dai ricorrenti ed ingenerato dalla stessa amministrazione con una pluralità di provvedimenti (risalenti al 18/09/09 e al 09/11/09) emessi a brevissima distanza di tempo e presupponenti la disponibilità delle sedi richieste dagli esponenti.

Con la nota prot. n. GDAP 0237728 – 2010 del 03/06/2010 l’amministrazione ha, poi, specificato che l’eliminazione delle sedi di Napoli e Sulmona dalla platea di quelle disponibili nell’ambito delle procedure di mobilità è stata disposta in quanto il Ministero ha accertato che presso la sede di Napoli erano state trasferite 10 unità di personale ex l. n. 104/92 ed erano state distaccate per mandato amministrativo altre 24 unità mentre presso la Casa di Reclusione di Sulmona "risultavano distaccate per mandato amministrativo ulteriori unità di personale".

L’atto in questione, però, costituisce un’integrazione postuma della motivazione del provvedimento impugnato da ritenersi inammissibile in sede giurisdizionale stante l’inapplicabilità alla fattispecie della preclusione all’annullamento prevista dall’art. 21 octies comma 2° l. n. 241/90 per l’impossibilità di ricondurre il difetto di motivazione all’ambito applicativo della disposizione in esame in quanto lo stesso non costituisce vizio di forma o di procedimento.

Per altro, anche nel merito, le argomentazioni spese dall’amministrazione non comprovano la correttezza sostanziale del provvedimento impugnato in quanto non specificano se le circostanze ivi indicate (trasferimenti ex legge n. 104/92 e distacchi temporanei per mandato elettorale) siano preesistenti al piano di assegnazione del 18/09/09 o siano intervenute nel corso dell’espletamento della procedura di mobilità o, eventualmente, dopo l’adozione del gravato provvedimento del 21/12/09; inoltre, non è stato indicato con certezza il numero delle unità di personale distaccato per mandato elettorale presso la Casa di Reclusione di Sulmona con conseguente impossibilità di accertare se lo stesso ha effettivamente esaurito la provvista organica vacante che aveva determinato l’originario inserimento della sede nelle procedure di mobilità.

La fondatezza dei vizi in esame comporta l’annullamento del provvedimento prot. GDAP n. 0473191 – 2009 del 21/12/09 nei soli limiti d’interesse dei ricorrenti, ovvero nella parte in cui lo stesso espunge le sedi di Napoli Poggioreale e di Sulmona dal piano di mobilità, con salvezza degli atti che l’amministrazione riterrà di adottare, sulla base delle indicazioni provenienti dalla presente sentenza, nell’ambito del potere di autorganizzazione ad essa spettante.

Deve, invece, essere respinta la domanda di annullamento del provvedimento del 03/02/10 di trasferimento del controinteressato in quanto, come emerge dalla stessa prospettazione dei fatti contenuta nel ricorso e dalle deduzioni dell’amministrazione, non vi è alcun nesso tra lo stesso (il Colurci era primo in graduatoria) e il pregiudizio prospettato dai ricorrenti.

Non possono nemmeno essere accolte le domande di condanna dell’amministrazione a disporre il trasferimento dei ricorrenti nelle sedi richieste e al risarcimento dei danni avendo le stesse ad oggetto e fondamento il bene della vita, nella fattispecie la pretesa al trasferimento, la cui spettanza potrà essere valutata solo all’esito del corretto riesercizio del potere amministrativo.

La prevalente soccombenza dell’amministrazione ne giustifica la condanna al pagamento delle spese del presente giudizio il cui importo viene liquidato come da dispositivo.

Nessuna statuizione deve, invece, essere emessa in relazione alle spese concernenti il rapporto giuridico processuale instauratosi tra i ricorrenti ed il controinteressato, stante la mancata costituzione di quest’ultimo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) accoglie il ricorso nei limiti e nei sensi di cui in parte motiva;

2) condanna il Ministero della Giustizia a pagare, in favore dei ricorrenti, le spese del presente giudizio il cui importo si liquida in complessivi euro millecinquecento/00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge;

3) dichiara non luogo a provvedere in relazione alle spese concernenti il rapporto giuridico processuale instauratosi tra i ricorrenti ed il controinteressato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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