Cass. civ. Sez. I, Sent., 01-12-2011, n. 25756 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

D.V. ha proposto ricorso avverso il decreto della corte d’appello di Campobasso del 14 aprile 2009 che ha accolto la domanda di equa riparazione del pregiudizio derivante dall’eccessiva durata di un giudizio iniziato davanti al t.a.r. Molise il 9 gennaio 1993, nell’ambito del quale aveva presentato istanza di prelievo nel luglio 2007, definito con sentenza del 21 maggio 2008, liquidando la somma di Euro 1.125,00, avendo ritenuto improponibile, ai sensi del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, la domanda relativa al periodo anteriore alla presentazione di detta istanza di prelievo.

Il Ministero dell’economia non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Il ricorrente censura la decisione della corte territoriale sia per avere ritenuto applicabile retroattivamente il D.L. n. 112 del 2008, art. 54 e sia per aver fatto decorrere il termine per valutare la ragionevole durata del giudizio dalla data della presentazione dell’istanza di prelievo.

E’ costante orientamento di questa Corte (cass. n. 24901/2008 e successive) che il D.L. n. 112 del 2008, art. 54, in mancanza di norma transitoria, non può trovare applicazione ai giudizi davanti al giudice amministrativo instaurati prima dell’entrata in vigore della norma. Inoltre è stato anche affermato (cass. n. 5317/2011) che, anche in caso di applicabilità dell’art. 54, comma 2, cit. sussiste la irragionevole durata del processo presupposto, ove sussista la violazione delle norme della citata L. n. 89 del 2001, con riguardo al periodo anteriore.

Il ricorso è fondato.

L’accoglimento del ricorso comporta la cassazione del provvedimento impugnato. Non essendovi ulteriori accertamenti di fatto da compiere può decidersi nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c..

Rispetto a un giudizio davanti al giudice amministrativo durato quattordici anni, in conformità con l’orientamento espresso da questa corte in ordine ai giudizi davanti al giudice amministrativo di durata superiore al decennio, si ritiene equo liquidare la somma di Euro 7.000,00.

Le spese del giudizio di merito e di quello di cassazione seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., condanna il Ministero dell’economia al pagamento in favore del ricorrente di Euro 7.000,00 oltre agli interessi al tasso legale dalla data della domanda; condanna il Ministero al pagamento delle spese liquidandole in Euro 1.140,00 (Euro 490,00 per diritti ed Euro 600,00 per onorari) per il giudizio di merito e in Euro 965,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi) per il giudizio di legittimità, oltre a spese generali ed accessori di legge, per ciascuna delle liquidazioni.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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