Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 19-01-2011) 13-07-2011, n. 27457

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Tribunale di Chieti, con sentenza 5/11/2009, a norma degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. applicava a L.B.G. – recidivo – la pena concordata di mesi otto dì reclusione in relazione ai reati, commessi il 23/8/2009, di resistenza a pubblico ufficiale e di testoni volontarie aggravate dal nesso ideologico, ritenuti in continuazione tra loro.

2. Hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di L’Aquila e l’imputato.

Il primo ha dedotto l’omessa revoca, a norma dell’art. 168 c.p., comma 1, n. 1 del beneficio della sospensione della pena accordato all’imputato con la sentenza 22/2/2007 (irrevocabile il 24/4/2007) del Tribunale di Chieti – sezione di Ortona -, che lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 200,00 di multa per il reato di truffa il secondo ha lamentato l’erronea applicazione dell’art. 444 cod. proc. pen. in relazione all’art. 99 cod. pen., sotto il profilo che il calcolo della pena concordata doveva ritenersi contra legem in relazione all’aumento per la recidiva, mai formalmente contestata.

L’imputato ha depositato in data 3/11/2010 memoria difensiva, con la quale ha insistito per l’accoglimento del suo ricorso e per il rigetto di quello del P.G..

3. Entrambi i ricorsi sono inammissibili.

E’ inammissibile per carenza d’interesse il ricorso proposto dal Procuratore Generale considerato che la sollecitata revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena può essere chiesta, ai sensi dell’art. 674 cod. proc. pen., al giudice dell’esecuzione organo deputato a valutare la complessiva posizione esecutiva dell’imputato, anche ai fini dell’eventuale applicazione dell’indulto ex L. n. 241 del 2006, in caso di revoca del detto beneficio della sospensione (cfr. Sez. 4, n. 45316 del 12/11/2009, dep. 25/11/2009 imp Lancianese).

Manifestamente infondato è il ricorso proposto dall’imputato, considerato che il giudice si è limitato a recepire e ratificare, ritenendolo conforme a legge, l’accordo raggiunto dalle parti processuali in ordine alla quantificazione della misura della pena, calcolata tenendo conto anche della circostanza aggravante inerente alla persona del colpevole, qual è la recidiva, oggettivamente esistente e che deve, pertanto, ritenersi regolarmente contestata.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso dell’imputato, consegue la condanna del medesimo al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della somma, che stimasi equa, di Euro 1.500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il privato ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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