Cass. civ. Sez. I, Sent., 01-12-2011, n. 25753 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto che A.A., con ricorso del 5 luglio 2010, ha impugnato per cassazione – deducendo tre motivi di censura -, nei confronti del Ministro della giustizia, il decreto della Corte d’Appello di Potenza depositato in data 21 maggio 2009, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso della A. – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1-, in contraddittorio con il Ministro della giustizia – il quale, costituitosi nel giudizio ha chiesto il rigetto del ricorso -, ha condannato il resistente a pagare alla ricorrente la somma di Euro 3.000,00;

che resiste, con controricorso, il Ministro della giustizia;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto nella misura di Euro 9.000,00 per l’irragionevole durata del processo presupposto – proposta con ricorso del 15 settembre 2008 – era fondata sui seguenti fatti: a) la A. aveva proposto opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al Tribunale di Taranto con citazione del 28 giugno 1998 nei confronti della Banca di credito cooperativo; b) la causa era stata decisa con sentenza del 8 novembre 2007;

che la Corte d’Appello di Potenza, con il suddetto decreto impugnato:

a) ha determinato la durata complessiva del processo presupposto in nove anni e sei mesi circa, determinando altresì la ragionevole del processo di primo grado in quattro anni, "ponderata anche la delicatezza della materia trattata"; b) ha detratto, dai residui cinque anni e sei mesi circa, due anni e sei mesi circa per rinvii, "addebitabili all’atteggiamento negligente od ostruzionistico dello stesso attore o della controparte, esplicatosi anche attraverso un’estrema parcellizzazione di istanze istruttorie e defensionali";

c) ha individuato in tre anni il residuo periodo di irragionevole durata ed ha liquidato l’indennizzo di Euro 3.000,00, sulla base del parametro annuo di Euro 1.000,00.

Considerato che con i motivi di censura vengono denunciati come illegittimi, anche sotto il profilo del vizio di motivazione: a) la immotivata detrazione dei rinvii; b) la determinazione in tre anni – anzichè in cinque anni e sei mesi circa – la durata irragionevole del processo; c) la determinazione del quantum in contrasto con i parametri elaborati dalla Corte EDU;

che il ricorso merita accoglimento, nei limiti di seguito indicati;

che, in particolare, la censura sub a) è manifestamente fondata;

che infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di equa riparazione di cui alla L. 24 marzo 2001, n. 89, ai fini della eventuale ascrivibilità all’area della irragionevole durata del processo dei tempi corrispondenti a rinvii eccedenti il termine ordinatorio di cui all’art. 81 disp. att. cod. proc. civ., la violazione della durata ragionevole discende non – come conseguenza automatica – dal fatto che sono stati disposti rinvii della causa di durata eccedente i quindici giorni ivi previsti, ma dal superamento della durata ragionevole in termini complessivi, in rapporto ai parametri, di ordine generale, fissati dalla stessa L. n. 89 del 2001, art. 2, con la conseguenza che da tale durata sono detraibili i rinvii richiesti dalle parti solo nei limiti in cui siano imputabili ad intento dilatorio o a negligente inerzia delle stesse e, in generale, all’abuso del diritto di difesa, restando invece gli altri rinvii addebitabili alle disfunzioni dell’apparato giudiziario, salvo che ricorrano particolari circostanze, che spetta alla pubblica amministrazione evidenziare, riconducibili alla fisiologia del processo (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 11307 del 2010);

che, nella specie, la motivazione della Corte di Potenza al riguardo, come dianzi testualmente riprodotta, è estremamente carente, generica, apodittica e contraddittoria, nella misura in cui enumera una serie di rinvii – senza indicarne nè la precisa iniziativa, nè la causa – addebitandoli tutti implicitamente al comportamento processuale della odierna ricorrente;

che anche la censura sub b) è manifestamente fondata, perchè la durata ragionevole del processo nei vari gradi e fasi corrisponde a quella, indicata dal ricorrente, di tre anni per il giudizio di primo grado, mentre i Giudici a quibus, anche su tale punto, hanno giustificato la determinazione quadriennale con lo stereotipo motivazionale "ponderata anche la delicatezza della materia trattata";

che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato;

che la censura sub c) è assorbita;

che, pertanto, la causa deve essere rinviata alla stessa Corte d’Appello di Potenza, in diversa composizione, che provvedere ad eliminare i rilevati vizi di motivazione, a decidere la causa nel merito ed a provvedere anche sulle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Potenza, in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *