Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 19-01-2011) 13-07-2011, n. 27439 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza 5/6/2008, confermava la decisione 16/3/2005 del Gup del locale Tribunale che, all’esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato A.G. e A. R. (padre e figlio) colpevoli del reato di detenzione illecita e cessione a terzi di hashish, reato commesso fino al (OMISSIS), e li aveva condannati, in concorso dell’attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 e delle attenuanti generiche, alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi quattro, giorni dieci di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa ciascuno, con il beneficio, altresì, della non menzione della condanna per il primo.

Il Giudice distrettuale riteneva che la prova a carico degli imputati era integrata: a) dagli esiti delle intercettazioni telefoniche, che evidenziavano i contatti intrattenuti da A.G. con il fornitore e gli acquirenti della sostanza, nonchè il ruolo svolto da A.R., quale collaboratore del padre nell’attività di spaccio; b) dal sequestro di trentaquattro dosi di hashish, rinvenute in casa degli imputati.

2. Hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, deducendo: 1) violazione della legge processuale, con riferimento all’art. 267 c.p.p., comma 1 bis, e art. 271 c.p.p., per essere stati utilizzati gli esiti di intercettazioni telefoniche, illegittimamente autorizzate sulla base di notizia confidenziale; 2) inosservanza, erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine al formulato giudizio di responsabilità, non essendo stata fornita la prova della destinazione allo spaccio della droga, che era invece destinata all’esclusivo uso personale.

3. I ricorsi, in quanto manifestamente infondati, sono inammissibili.

L’eccepita inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni telefoniche, dedotta per la prima volta in questa sede dai ricorrenti, non ha pregio, considerato che l’attività di captazione risulta essere stata regolarmente autorizzata in presenza di gravi indizi di reato, desunti non da un’informativa confidenziale, ma da indagini espletate, sia pure a seguito di tale informativa, direttamente dalla polizia giudiziaria.

La doglianza in ordine al formulato giudizio di colpevolezza degli imputati, in quanto affidata al mero dato assertivo della destinazione della sostanza all’esclusivo uso personale, non può trovare spazio in questa sede e non è idonea a contrastare e togliere valenza al persuasivo e logico apparato argomentativo della sentenza in verifica, la cui conclusione trova sostegno probatorio – come sottolineato dalla Corte territoriale – negli esiti, dal significato inequivoco, delle conversazioni telefoniche intercettate, nonchè nel rinvenimento in casa degli imputati della sostanza stupefacente suddivisa in dosi.

4. Alla declaratoria d’inammissibilità dei ricorsi, consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della somma, che stimasi equa, di Euro 1.000,00 ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 ciascuno in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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