Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 12-07-2011) 14-07-2011, n. 27696

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Corte d’appello di Reggio Calabria con sentenza del 30.5.2011 ha disposto la consegna del cittadino romeno B.C. C. all’autorità giudiziaria romena in relazione al mandato di arresto emesso dal tribunale di Iasi il 20.6.2007 per l’esecuzione di condanna a tre anni di pena detentiva, esecutiva, per furto aggravato commesso nell'(OMISSIS).

2. Con ricorso personale il B.d.:

– violazione di legge in relazione alla L. n. 69 del 2005, art. 13, comma 3 e art. 6, comma 1, perchè non sarebbe pervenuto il mae nei dieci giorni e la segnalazione SIS non avrebbe contenuto le informazioni richieste dall’art. 6;

– violazione dell’art. 6, comma 4, mancando la relazione sui fatti e il testo della sentenza, in un contesto incerto quanto a indicazione del fatto per il quale era intervenuta la condanna.

3. Il ricorso è infondato.

Il primo motivo attiene ad aspetti della vicenda cautelare, intempestivamente dedotti nell’odierno atto di impugnazione (il che rende inammissibile il motivo con rilievo assorbente rispetto ad ogni ulteriore considerazione).

Quanto al secondo motivo, questa Corte ha infatti già insegnato che in tema di mandato di arresto europeo la decisione di consegna è legittima anche quando non sia stata acquisita la copia della sentenza di condanna, se dagli altri elementi in atti. emergano tutti gli elementi conoscitivi necessari e sufficienti per la delibazione della richiesta di consegna (Sez. F. sent. 33600 del 1-2.9.2009 e 33389 del 13-14.8.2009), posto che non vi è alcuna possibilità di sindacarne la motivazione (diverso è il caso in cui ricorrano le condizioni personale per negare la consegna e disporre l’esecuzione della sentenza straniera in Italia: in tale evenienza la sentenza straniera costituisce il titolo per l’esecuzione nel nostro Stato, sicchè l’acquisizione del testo integrale della sentenza stessa è presupposto indispensabile della deliberazione, Sez.F., sent. 30039 del 27-29.7.2010). Così anche per la mancanza della relazione, la cui acquisizione è finalizzata solo alla conoscenza dei fatti. (Sez, 6, sent. 46294 del 9-16.12.2008; Sez. 6, sent. 24771 del 18- 22.6.2007).

Nel caso di specie (e rilevato che il mandato di arresto europeo è allo stato in atti, n. 9998/2005/38 del 20.6.2997) la Corte distrettuale ha specificamente argomentato che agli atti il reato per cui è stata pronunciata sentenza di condanna è sinteticamente ma adeguatamente descritto, con riferimento a luogo, all’epoca di commissione ed alle modalità esecutive. Tale apprezzamento è contraddetto solo in modo apodittico e generico in ricorso, anche a fronte dello specifico contenuto del mae presente in atti (che effettivamente indica il contenuto del furto, la data, il locale pubblico nel quale è avvenuto).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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