Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
che non sussista il dedotto difetto di motivazione, posto che nel provvedimento censurato sono descritte le opere abusive, è chiara la portata dell’ordine ivi contenuto, sono individuati i vincoli dal quale è gravato il manufatto interessato dai lavori ed è specificata la norma in concreto applicata;
che l’invocata legge regionale n. 13/2009 richiede pur sempre, per il recupero dei sottotetti, ove ve ne siano le condizioni, che sia previamente acquisito il permesso di costruire, nella specie mancante in relazione a quanto contestato nell’ordinanza impugnata;
che la mancata comunicazione di avvio del procedimento non valga a determinare l’annullamento di quest’ultima, atteso che, in applicazione dell’art. 21 octies della legge n. 241/1990 e s.m.i., il contenuto del provvedimento non sarebbe potuto essere diverso, anche ove vi fosse stata la partecipazione procedimentale del ricorrente, nell’ipotesi in cui detta comunicazione fosse stata invece eseguita;
Ritenuto:
che in conclusione il ricorso sia infondato e da rigettare;
che, in ordine alle spese, ai diritti ed agli onorari, essi seguano la soccombenza, ponendosi a carico del ricorrente, e debbano quantificarsi come in dispositivo;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – sezione I quater, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.
Condanna il ricorrente alle spese di giudizio, in favore del Comune resistente, forfetariamente quantificate in Euro 1.000,00 (mille/00), oltre I.V.A. e C.P.A..
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