T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 19-07-2011, n. 6475

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il proposto ricorso, meglio indicato in epigrafe, il sig. S.A. ha impugnato il provvedimento in data 5 dicembre 2007 con il quale l’Agenzia del Demanio ha ordinato allo stesso di lasciare libero da persone e cose gli immobili (locali ad uso negozio) siti in Roma, alla via Ponzio Cominio nn. 112, 114 e 116. nonché i provvedimenti, prodromici rispetto al provvedimento di sgombero, in virtù dei quali gli immobili di cui trattasi sono stati trasferiti al patrimonio indisponibile del Comune di Roma.

Il ricorrente sostiene che la pretesa dell’intimata Amministrazione del Demanio sia priva di legittimo fondamento di talché il provvedimento di sgombero deve considerarsi illegittimo e di esso, lo stesso ricorrente, chiede il giudiziale annullamento, insieme con gli atti ad esso presupposti, oltre al risarcimento dei danni.

Si è costituita in giudizio l’Agenzia del Demanio contestando analiticamente le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del gravame.

Alla pubblica udienza del 25 maggio 2011 il ricorso viene ritenuto per la decisione.

Il ricorso non è fondato e va, pertanto, respinto.

L’immobile in questione, oggetto dell’impugnato provvedimento di rilascio, è stato acquisito dallo Stato in forza della procedura di confisca di cui alla legge n. 575/1965 in danno del sig. Aldo De Benedittis. Procedura che ha visto l’originario decreto n. 65/96 del 3 maggio 1996 confermato dalla Corte di Appello di Roma, I Sezione penale il 6 novembre 1998 e quindi divenuto definitivo a far data dal 13 gennaio 2000, con pronuncia della Cassazione: Deve anche rilevarsi che, successivamente, l’originario provvedimento di confisca è stato revocato con decreto della Corte di Appello di Roma n. 67/06 del 23 luglio 2008, in accoglimento dell’istanza di revoca avanzata proprio dal De Benedittis, e tuttavia detto decreto è stato poi a sua volta annullato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 26571/2009.

Peraltro, lo stesso giudice penale è stato già investito delle questioni poste a fondamento del presente giudizio per iniziativa dell’odierno ricorrente intesa a far valere la posizione di terzo dichiaratamente in buona fede- Una prima istanza di revoca della disposta confisca è stata rigettata dal Tribunale di Roma, sezione misure di prevenzione, che, con ordinanza del 19 giungo 2007, passata in giudicato per non essere stata impugnata, ha confermato l’adottato provvedimento di confisca. Una seconda istanza di revoca è stata quindi dallo stesso Tribunale di Roma dichiarata inammissibile con ordinanza del 19 dicembre 2007, in quanto meramente reiterativa della precedente. Avversa detta seconda ordinanza l’odierno ricorrente ha proposto ricorso per cassazione. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 34326 del 26 agosto 2008, ha dichiarato inammissibile il ricorso e dunque definitivamente confermato la decisione originaria adottata dal Tribunale, che aveva a suo tempo ritenuto di disporre la confisca, tra gli altri, anche del bene immobile in questione nella considerazione che lo stesso rientrasse ancora, al di là delle sue formali intestazioni, nella disponibilità del soggetto prevenuto e che a questi fosse in realtà riconducibile.

Orbene, premesso che nessun dubbio si pone in merito alla sussistenza della giurisdizione in capo al giudice amministrativo a conoscere la controversia de qua, atteso che essa ha principalmente ad oggetto l’asserita illegittimità del provvedimento di sgombero di un immobile acquisito al patrimonio indisponibile del Comune di Roma e che, quindi, con detto atto si è inteso esercitare il potere di autotutela con riferimento ad un bene destinato al pubblico servizio, (cfr., in argomento, pur se a contrario, Cass., SS.UU, 3 dicembre 2010 n. 24563), il Collegio rileva che l’unico presupposto giuridico sul quale si fonda l’intero gravame, costituito dalla adozione del provvedimento di confisca successivamente alla trascrizione dell’atto di compravendita dell’immobile di cui trattasi, il che determinerebbe la mancanza delle condizioni di applicabilità della confisca medesima, è venuto meno per effetto dell’esito dei giudizi svoltasi innanzi all’A.G.O. ed innanzi analiticamente richiamati, in forza dei quali l’immobile de quo deve ritenersi definitivamente confiscato e, in tal modo, legittimamente pervenuto al Comune di Roma che lo ha acquisito nel patrimonio indisponibile. Essendo, peraltro, il regime giuridico dei beni confiscati a norma della l. n. 575 del 1965 assimilabile a quello dei beni demaniali od a quello dei beni compresi nel patrimonio indisponibile (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 14 gennaio 2011, n. 185).

La confisca di un bene ai soggetti indicati nella l. 31 maggio 1965 n. 575, recante disposizioni contro la mafia, ha lo scopo di sottrarre tali beni ai soggetti medesimi, determinando il trasferimento della proprietà allo Stato, il quale dovrà poi utilizzarli per i fini previsti, assegnando ai medesimi beni una particolare destinazione socialmente utile. Pertanto, la destinazione del bene confiscato è un elemento ulteriore rispetto alla confisca e rappresenta una scelta che l’amministrazione è tenuta a fare dopo aver ponderatamente valutato la situazione in concreto. Di conseguenza, una volta che il bene sia stato confiscato e sia entrato nella disponibilità giuridica dello Stato, la p.a. ha il potere di disporre sullo stesso tutte le misure concrete per la sua acquisizione materiale, ivi compreso quella relativa alla liberazione dalle persone che lo occupano, a mezzo di un atto autoritativo c.d. di sfratto (ordine di liberare) (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 07 aprile 2010, n. 1990).

Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il Collegio respinge il ricorso in esame poiché infondato.

Sussistono tuttavia giuste ragioni per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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