Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 12-07-2011) 14-07-2011, n. 27644

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza del 6.2.2007 la Corte d’appello dell’Aquila ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da D.M.R.M. e F.G. avverso la sentenza del Tribunale dell’Aquila in data 14.6.2006, perchè tardivo.

Ricorre per cassazione il difensore di D.M.R.M. e F.G. deducendo:

1. violazione della legge processuale non essendo stata considerata la sospensione feriale dei termini che i difensori avevano ritenuto operasse rispetto al termine di deposito della motivazione della sentenza;

2. vizio di motivazione in quanto sarebbe stato esaminato solo l’appello presentato nell’interesse di F. in data 8.11.2006 e non anche quello nell’interesse di D.M. presente tao in data 13.11.2006.

Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

In tema di impugnazioni, poichè il termine per la redazione della sentenza non è soggetto alla sospensione nel periodo feriale, il "dies a quo" per proporre impugnazione che cada in tale periodo comincia a decorrere dalla fine di esso, e cioè dal 16 settembre.

(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 35738 del 12.7.2007 dep. 28.9.2007 rv 237501. Massime precedenti Conformi: N. 10060 del 2001 Rv. 218207, N. 10675 del 2003 Rv. 223783, N. 49223 del 2004 Rv. 230154. Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 7478 del 1996 Rv. 205335).

Si tratta di orientamento giurisprudenziale consolidato e risalente, sicchè nessun dubbio avrebbe dovuto esistere circa il termine per impugnare.

Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

La tardività dell’appello presentato in epoca antecedente implica la tardività evidente di quello presentato successivamente.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, le parti private che lo hanno proposto devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – ciascuna al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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