T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 19-07-2011, n. 6474

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Espone la società odierna ricorrente di svolgere attività editoriale nel settore radiotelevisivo e di essere autorizzata alla fornitura di servizi di media audiovisivi in tecnica digitale terrestre per il palinsesto a marchio "T.T."nelle province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza e della Brianza, Pavia, Sondrio e Varese.

Rappresenta di aver in data 4 dicembre 2010 presentato al Ministero dello sviluppo economico domanda, ricevuta dall’Amministrazione il successivo 7 dicembre 2010, di assegnazione di numeri dell’ordinamento automatico dei canali della televisione digitale terrestre e, in particolare, del numero 12 al palinsesto a marchio unico "T.T." per le province di Bergamo, Como, Crema, Lodi, Mantova, Milano, Monza e della Brianza, Pavia e Varese e del numero 17 al palinsesto a marchio unico "T.T." per le province di Brescia, Lecco e Sondrio.

Non avendo l’intimata Amministrazione provveduto in alcun modo sulla richiamata istanza a distanza di più di tre mesi dalla sua ricezione, non essendo peraltro prescritto un termine specifico per il procedimento de quo, la ricorrente ha adito questo Tribunale per veder annullato il silenzio rifiuto formatosi sulla ricordata istanza e veder ordinato al Ministero dello sviluppo economico di provvedere espressamente sulla istanza medesima.

Si sono costituite in giudizio l’intimata Amministrazione e la T. s.p.a. affermando la inammissibilità del proposto ricorso e comunque la sua infondatezza.

Alla camera di consiglio del 25 maggio 2011 il ricorso viene ritenuto per la decisione.

Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.

Ritiene la resistente Amministrazione di non essere tenuta ad esaminare la richiesta di cui è questione avendo a suo tempo già esaminato la posizione della ricorrente alla quale sono stati attribuiti i numeri LCN per tre marchi a fronte di n. 13 richieste, con il che – secondo detto avviso – la posizione relativa al marchio "T.T." risulta già vagliata poiché all’esito della originaria procedura lo stesso risulta nell’elenco degli esclusi della Regione Lombardia in quanto corrispondente al 7° marchio richiesto.

Tuttavia, ritiene il Collegio che il ricorso non sia – in ragione di quanto riportato – inammissibile, atteso che l’istanza su cui si è formato il contestato silenzio rifiuto si fonda sulla possibilità di assegnare eventuali numerazioni rimaste inutilizzate in una o più province, possibilità questa normativamente prevista.

Non trattandosi, quindi, di una richiesta di riesame in senso proprio, rileva il Collegio che il dovere di provvedere può scaturire non solo da puntuali previsioni legislative o regolamentari ma anche dalla peculiarità della fattispecie, nella quale ragioni di giustizia o equità impongano l’adozione di provvedimenti o comunque lo svolgimento di un’attività amministrativa, alla stregua dei principi posti in via generale dall’art. 97 Cost.. Sotto questo profilo, è oramai definitivamente sancita l’intrinseca illegittimità del silenzio – rifiuto, in relazione all’obbligo di conclusione del procedimento amministrativo, imposto dall’art. 2, l. 7 agosto 1990 n. 241, con un provvedimento espresso (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 6 novembre 2009, n. 7048). Del resto, scopo del ricorso contro il silenzio – rifiuto è ottenere un provvedimento esplicito dell’Amministrazione, che elimini lo stato di inerzia ed assicuri al privato una decisione che investe la fondatezza o meno della sua pretesa (cfr. T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 7 dicembre 2009, n. 1322).

Le peculiarità della vicenda intercorsa tra la ricorrente società ed il Ministero dello Sviluppo economico e le sue complesse implicazioni giuridiche e tecniche non escludono, quindi, l’obbligo per l’Amministrazione di pronunciarsi in maniera espressa sull’istanza prodotta, con riguardo alla quale si è formato l’impugnato silenzio rifiuto. I medesimi rilievi depongono poi nel senso che non si è in presenza di attività vincolata, per cui deve escludersi, ai sensi dell’art. 39 c.p.a., che questo giudice possa pronunciarsi sulla fondatezza dell’istanza in questione.

In conclusione il ricorso deve essere accolto, con ordine al Ministero dello Sviluppo Economico di provvedere sulla istanza della ricorrente, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza; in difetto sarà nominato, su richiesta della ricorrente, un commissario ad acta perché provveda in via sostitutiva, adottando tutte le determinazioni e tutti gli atti ritenuti opportuni e necessari per l’integrale esecuzione della sentenza stessa.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Ministero dello Sviluppo Economico di provvedere sulla istanza della ricorrente, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza; in difetto sarà nominato, su richiesta della ricorrente, un commissario ad acta perché provveda in via sostitutiva, adottando tutte le determinazioni e tutti gli atti ritenuti opportuni e necessari per l’integrale esecuzione della sentenza stessa.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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