Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 12-07-2011) 14-07-2011, n. 27637

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 8.7.2010, il Giudice di pace di Legnano assolse C.G. dall’imputazione di cui all’art. 633 c.p. perchè il fatto non sussiste.

Ricorre per cassazione il difensore della parte civile C. A. deducendo:

1. violazione dell’art. 192 c.p.p. in relazione alla mancata adeguata valutazione delle dichiarazioni della persona offesa riscontrate dalle dichiarazioni del teste O. e dalla sentenza 266/05 del Tribunale di Legnano e da un’ordinanza dello stesso Tribunale, pervenendo ad una conclusione avulsa dalle risultanze processuali;

2. vizio di motivazione in quanto non si comprende se il primo giudice sia pervenuto ad una pronunzia assolutoria in quanto le risultanze istruttorie non hanno permesso di individuare esattamente la porzione di terreno su cui l’imputato stava effettuando gli scavi oppure di verificare se la condotta posta in essere dall’imputato integrasse la fattispecie di cui all’art. 633 c.p., trascurando le dichiarazioni della persona offesa e le planimetrie;

3. violazione della legge penale in quanto sarebbe sufficiente il fine di occupare ad integrare il reato di cui all’art. 633 c.p..

Motivi della decisione

Il primo ed il secondo motivo di ricorso sono proposti al di fuori dai casi consentiti e generici.

Il motivo di ricorso è inammissibile perchè, sotto il profilo della violazione della legge processuale e del vizio di motivazione tenta di sottoporre a questa Corte un giudizio di merito, non consentito neppure alla luce della modifica dell’art. 606 c.p.p., lett. e) introdotta con L. n. 46 del 2006, ed inoltre è manifestamente infondato.

Va premesso che la modifica normativa dell’art. 606 c.p.p., lett. e), di cui alla L. 20 febbraio 2006, n. 46 lascia inalterata la natura del controllo demandato alla Corte di cassazione, che può essere solo di legittimità e non può estendersi ad una valutazione di merito. Il nuovo vizio introdotto è quello che attiene alla motivazione, il cui vizio di mancanza, illogicità o contraddittorietà può ora essere desunto non solo dal testo del provvedimento impugnato, ma anche da altri atti del processo specificamente indicati.

E’ perciò possibile ora valutare il cosiddetto travisamento della prova, che si realizza allorchè si introduce nella motivazione un’informazione rilevante che non esiste nel processo oppure quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronunzia.

Attraverso l’indicazione specifica di atti contenenti la prova travisata od omessa si consente nel giudizio di cassazione di verificare la correttezza della motivazione.

Infine il dato probatorio che si assume travisato od omesso deve avere carattere di decisività non essendo possibile da parte della Corte di cassazione una rivalutazione complessiva delle prove che sconfinerebbe nel merito.

Nel caso in esame non si deduce il travisamento da parte del giudice di merito del contenuto di atti, ma se ne prospetta una interpretazione diversa ed alternativa, ma, in materia di ricorso per Cassazione, perchè sia ravvisarle la manifesta illogicità della motivazione considerata dall’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), la ricostruzione contrastante con il procedimento argomentativo del giudice, deve essere inconfutabile, ovvia, e non rappresentare soltanto una ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza. (V., con riferimento a massime di esperienza alternative, Cass. Sez. 1 sent. n. 13528 del 11.11.1998 dep. 22.12.1998 rv 212054).

Ma laddove si volesse ritenere che sia prospettato il travisamento di prove, il ricorso è generico.

Questa Corte ha affermato che, in forza della regola della "autosufficienza" del ricorso, operante anche in sede penale, il ricorrente che intenda dedurre in sede di legittimità il travisamento di una prova testimoniale ha l’onere di suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell’integrale contenuto delle dichiarazioni rese dal testimone, non consentendo la citazione di alcuni brani delle medesime l’effettivo apprezzamento del vizio dedotto. (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 37982 del 26.6.2008 dep. 3.10.2008 rv 241023).

E’ infatti inammissibile il ricorso per cassazione che deduca il vizio di manifesta illogicità della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione e non ne illustri adeguatamente il contenuto, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11910 del 22.1.2010 dep. 26.3.2010 rv 246552).

Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Il Giudice di merito, pur avendo erroneamente fatto riferimento al profitto, ha ritenuto solo momentanea la permanenza dell’imputato sul fondo e si è uniformato all’orientamento di questa Corte per il quale, per la sussistenza del delitto di cui all’art. 633 c.p. (invasione di terreni o edifici) se, da un lato, è necessario che la permanenza dell’agente nell’immobile non sia di carattere momentaneo, dall’altro non occorre che essa si protragga per lungo tempo, purchè sia rivolta all’occupazione o abbia per scopo altra utilità. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5603 del 18.10.1976 dep. 30.4.1977 rv 135748).

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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