Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent.n. 69/09

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:

Angelo De Zotti Presidente

Elvio Antonelli Consigliere, relatore

Marina Perrelli Referendario

ha pronunciato, nella forma semplificata di cui agli artt. 21 e 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la seguente

SENTENZA

nel giudizio introdotto con il ricorso n. 2595/2008 proposto da Boschieri Flore, rappresentato e difeso dall’avv. Davide Verlato, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 35 R.D. 26.6.1924 n. 1054;

CONTRO

l’Amministrazione dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge;

per l’annullamento del provvedimento – decreto del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 557/PAS 10357.10171.91(10) del 17.09.2008 notificato in data 27.09.2008 con il quale veniva respinto il ricorso presentato in via gerarchica dall’odierno ricorrente e confermato il provvedimento n. 1100/08 Area 1^Bis P.A. emesso dalla Prefettura di Vicenza in data 04.03.2008 con cui veniva ritirato al medesimo il libretto personale per porto di fucile e sequestrate le armi e munizioni sino ad allora regolarmente detenute; provvedimento di revoca della licenza di porto di fucile per l’esercizio dello sport di tiro a volo adottato dalla Questura di Vicenza;

Visto il ricorso, notificato il 28 novembre 2008 e depositato presso la Segreteria il 19 dicembre 2009, con i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell’Interno;

visti gli atti tutti di causa;

uditi all’udienza camerale del 14 gennaio 2009 (relatore il Consigliere Elvio Antonelli), l’avv. Verlato per la parte ricorrente e l’avv. dello Stato Brunetti per il Ministero;

considerato

che, nel corso dell’udienza camerale fissata nel giudizio in epigrafe, il Presidente del Collegio ha comunicato alle parti come, all’esito, avrebbe potuto essere emessa decisione in forma semplificata, ex artt. 21, XI comma, e 26, IV e V comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, e queste non hanno espresso rilievi o riserve;

che sussistono effettivamente i presupposti per pronunciare tale sentenza nei termini come di seguito esposti:

considerato che deve ritenersi fondata la dedotta censura di eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione;

che in particolare, il giudizio sulla perdita del possesso dei requisiti per detenere armi e sul rischio che si possa abusare delle stesse, non può ritenersi sufficientemente giustificato sulla base del mero ed episodico fatto che sia stata lasciata incustodita un’arma, dovendo sul punto, ritenersi invece indiscutibile una valutazione complessa della personalità del soggetto con specifico riguardo a comportamenti pregressi tenuti dallo stesso; valutazione che nella specie è invece mancata;

che pertanto il ricorso è fondato e va accolto;

che sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti;

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 14 gennaio 2009.

Il Presidente l’Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Terza Sezione

T.A.R. per il Veneto – III Sezione n.r.g. 2595/08

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

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