T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 19-07-2011, n. 6440

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Espone il ricorrente di prestare servizio con il grado di Maresciallo aiutante presso il Comando Nucleo provinciale Polizia Tributaria di Bari.

In data 27 dicembre 2003 è stata notificata al ricorrente informazione di garanzia per tentata truffa militare aggravata ( artt. 56 c.p., 46, 47 n. 2 e 234 co.1 c.p.m.p.) in relazione alla richiesta di rimborso spese per consumazione pasti relativi ad un ciclo di cure termali autorizzato dall’Amministrazione.

Il procedimento penale si è concluso in data 1 settembre 2004 con decreto di archiviazione emesso dal Gip presso il Tribunale militare di Bari su richiesta dello stesso Pubblico Ministero per insussistenza dell’impianto accusatorio.

A seguito di tale provvedimento, il ricorrente ha presentato istanza di rimborso delle spese legali sostenute per la propria difesa nell’ambito del citato procedimento.

La detta istanza è stata rigettata con il provvedimento, di cui meglio in epigrafe, oggetto della presente impugnativa.

A sostegno di quest’ultima deduce il ricorrente eccesso di potere per erroneo apprezzamento dei presupposti ed errore di fatto.

Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione affermando la infondatezza del proposto ricorso e concludendo perché lo stesso venga respinto.

Alla pubblica udienza del 25 maggio 2011 il ricorso viene ritenuto per la decisione.

Il ricorso non è fondato e va, pertanto, respinto.

Osserva il Collegio che, ai sensi dell’art. 18, d.l. n. 67 del 1997, convertito in l. n. 135 del 1997, ai fini del rimborso da parte dell’Amministrazione di appartenenza delle spese legali sostenute dal dipendente nei limiti della congruità ritenuta dall’Avvocatura dello Stato, è richiesta la sussistenza di due presupposti: l’attinenza dei fatti e degli atti connessi con l’espletamento del servizio ovvero con l’assolvimento di compiti istituzionali e una sentenza o provvedimento giurisdizionale che escluda la loro responsabilità (cfr. T.A.R. Puglia Bari, sez. III, 03 marzo 2011, n. 374). Con particolare riguardo al primo profilo, è stato condivisibilmente osservato che il giudizio di responsabilità si considera promosso in conseguenza di fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento degli obblighi istituzionali solo nei casi in cui l’imputazione riguardi un’attività svolta in diretta connessione con i fini dell’ente (cfr. T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 19 maggio 2009, n. 486). Si ritiene altresì, in sostanza, che il fatto o l’oggetto del giudizio deve essere compiuto nell’esercizio delle attribuzioni affidate al dipendente e deve esservi un nesso di strumentalità tra l’adempimento del dovere ed il compimento dell’atto, nel senso che il dipendente non avrebbe assolto ai suoi compiti se non ponendo in essere quella determinata condotta (T.A.R. Trentino Alto Adige Bolzano, 13 marzo 2007, n. 101).

Del resto, la finalità della citata disposizione di legge deve essere individuata nell’esigenza di sollevare i funzionari pubblici dal timore di eventuali conseguenze giudiziarie connesse all’espletamento del servizio e tenere indenni i soggetti che abbiano agito in nome e per conto, oltre che nell’interesse dell’Amministrazione, delle spese legali affrontate per i procedimenti giudiziari strettamente connessi all’espletamento dei loro compiti istituzionali (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 23 marzo 2010, n. 1572).

In definitiva, spetta all’impiegato dello Stato il rimborso delle spese legali sostenute nell’ambito di un’attività svolta in diretta connessione con le finalità dell’amministrazione, in modo che siano ad esse immediatamente riferite, e non in occasionale collegamento temporale con il servizio, ma estranee ai compiti di istituto e svolte ad esclusivo vantaggio del dipendente, nel qual caso il predetto rimborso viene legittimamente negato (cfr. T.A.R. Friuli Venezia Giulia Trieste, 11 marzo 2010, n. 159).

Ciò premesso, vuole in particolare il Collegio sottolineare che affinché l’impiegato della P.A. possa ottenere il rimborso delle spese legali sostenute per la propria difesa nell’ambito di un giudizio penale in ragione dell’esercizio delle sue funzioni non deve esserci conflitto di interessi tra dipendente ed amministrazione né emergere estremi di natura disciplinare ed amministrativa per mancanze attinenti al compimento dei doveri d’ufficio (cfr. T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 19 maggio 2009, n. 486 che, sulla base di tale criterio, ha ritenuto legittimo il diniego opposto dall’amministrazione relativamente all’istanza presentata da un M.llo Capo della Guardia di Finanza per "abbandono di posto e violata consegna aggravata", ma anche T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 23 marzo 2010, n. 1572).

Nel caso di specie non ricorre il presupposto della connessione con l’attività d’istituto, non potendosi ragionevolmente ricondurre gli episodi che hanno vista coinvolta la parte ricorrente all’espletamento del servizio ovvero all’assolvimento di obblighi istituzionali.

Difatti, il comportamento indagato al ricorrente nell’ambito del giudizio penale, ovverosia l’aver chiesto il rimborso di fatture comprovanti spese sostenute nel corso di un ciclo di cure termali autorizzato dall’Amministrazione, segnatamente per la consumazione di pasti, non risulta essere inerente ad attività posta in essere nell’espletamento dei propri compiti di ufficio e rimane del tutto sganciato dalla finalità dell’ente ed, anzi, in potenziale contrasto con gli interessi di quest’ultimo.

Per le viste ragioni deve quindi ritenersi la legittimità dell’avversato diniego e la infondatezza del proposto ricorso, che va pertanto respinto.

Sussistono tuttavia giuste ragioni per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese sostenute.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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