Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 11-07-2011) 14-07-2011, n. 27635 Conflitti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 5 novembre 2009 il Giudice di pace di Avezzano dichiarava la propria incompetenza per materia a conoscere del processo a carico di O.I., imputata del delitto di cui all’art. 590 c.p., comma 2, commesso in danno del nipotino D.M.B., in conseguenza dell’ingestione da parte di quest’ultimo, in difetto di un’adeguata sorveglianza da parte della nonna, di circa ml. 8 di metadone, destinate dal Sert ad D.A., padre tossicodipendente del piccolo.

Il giudice osservava che a seguito dell’ingestione della sostanza, il bambino aveva riportato una malattia che aveva messo in pericolo la sua vita e che, pertanto, la competenza apparteneva al Tribunale di Avezzano.

2. Il giorno 1 febbraio 2011 il Tribunale di Avezzano, investito del decreto di citazione a giudizio emesso dal pubblico ministero, sollevava conflitto di competenza, disponendo la trasmissione degli atti a questa Corte per la risoluzione dello stesso. Il Tribunale osservava che rientrano nella competenza del giudice di pace, ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 4, tutte le ipotesi di lesioni colpose gravi non riconducibili a colpa professionale medica o a infortuni sul lavoro e che non è applicabile, nel caso di specie, neppure il disposto di cui al cit. D.Lgs. art. 4.

Motivi della decisione

1. Il conflitto sussiste, in quanto due giudici contemporaneamente ricusano la cognizione del medesimo fatto loro deferito, dando così luogo a quella situazione di stallo processuale, prevista dall’art. 28 c.p.p. e la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalla norme successive.

Il conflitto, ammissibile in rito, deve essere risolto nel senso indicato dal giudice remittente.

2. Il D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 4, comma 1, lett. a) stabilisce che la competenza per materia in ordine al delitto di cui all’art. 590 c.p. appartiene al giudice di pace "limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni".

Ai sensi dell’art. 590 c.p., commi 1 e 5, il delitto previsto dall’art. 590 c.p. è perseguibile a querela della persona offesa, salvo che nelle ipotesi di lesioni gravi o gravissime riconducibili a violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o a colpa professionale.

Il contenuto letterale delle disposizioni in esame e la collocazione degli incisi contenuti, rispettivamente, nell’art. 4, lett. a) e nell’art. 590 c.p., comma 5, inseriti al termine della tassativa elencazione delle ipotesi di esclusione della competenza per materia del giudice di pace, consentono di affermare che il legislatore ha inteso sottrarre alla competenza dello stesso unicamente i casi di lesioni personali di maggiore rilievo – quanto alle conseguenze – connessi alla inosservanza delle norme antinfortunistiche o in materia di igiene del lavoro o, infine, alla nozione di colpa professionale, quale desumibile dai normali criteri di valutazione della colpa dettati dall’art. 43 c.p. e dall’art. 2229 c.c. (Cass., Sez. 1, 16 marzo 2004, 22712, confl., comp. in proc. Cora, rv.

228511).

Pertanto, in base all’interpretazione letterale e logico-sistematica del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 4, comma 1, lett. a) e art. 590 c.p., commi 1 e 5, è possibile affermare che rientra nella competenza per materia del giudice di pace il delitto di lesioni colpose gravi non riconducibili a violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro.

Deve essere, quindi, dichiarata la competenza del giudice di pace di Avezzano, cui gli atti devono essere trasmessi per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Dichiara la competenza del giudice di pace di Avezzano, cui dispone trasmettersi gli atti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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